§ 98.1.39520 - Circolare 15 giugno 1998, n. 153/E .
Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/06/1998
Numero:153

§ 98.1.39520 - Circolare 15 giugno 1998, n. 153/E .

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 1998, n. 141.

 

Nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Il provvedimento recepisce e attua in modo sistematico l'insieme dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli.

Tale decreto presidenziale entra in vigore il 16 giugno 1998.

L'articolo 1, comma 2, secondo periodo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale sulla base dei criteri e modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.

Tuttavia, considerato che il brevissimo tempo a disposizione per la messa a punto del menzionato sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio entro il 16 giugno 1998 (data di entrata in vigore del regolamento) e attesa la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle scommesse relative alle corse dei cavalli, al fine di consentire il mantenimento del gettito erariale è stato stabilito che, fino all'attivazione del nuovo totalizzatore e comunque non oltre il 31 ottobre 1998, l'UNIRE svolgerà le funzioni di totalizzazione per conto di questo Ministero e sotto il controllo dello stesso.

Inoltre, in attesa della definitiva realizzazione del nuovo sistema informatico che prevede, fra l'altro, l'emissione in tempo reale, da parte del Ministero delle finanze, delle ricevute delle scommesse, occorre assicurare la continuità delle operazioni di accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli nonché degli adempimenti connessi all'accertamento, alla liquidazione e al versamento della imposta unica relativa a tali scommesse. Pertanto, durante questa fase transitoria saranno ritenuti validi gli attuali sistemi e strutture informatiche.

 

 

1. Disposizioni relative alle scommesse in genere.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'Ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'Ufficio IVA) nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse.

I Funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Pertanto con l'entrata in vigore del regolamento in esame vengono meno i poteri di controllo in materia anteriormente attribuiti alla SIAE e, conseguentemente, gli assuntori di scommesse non dovranno più utilizzare ricevute per scommesse sulle corse dei cavalli recanti il contrassegno SIAE e i soggetti che operano avvalendosi di sistemi automatizzati non dovranno più tenere il registro di carico e scarico delle dette ricevute.

La Società Autori verifica, a conclusione del proprio mandato, l'esattezza delle registrazioni di scarico delle ricevute o dei rotoli in carico, utilizzati dagli operatori del settore sino all'ultima giornata di attività sottoposta alla previgente normativa, nonché la quantità dei biglietti o dei rotoli in dotazione non utilizzati.

Gli assuntori di scommesse potranno continuare ad utilizzare le dette rimanenze fino ad esaurimento.

Detta Società, infine, fa pervenire, con la massima sollecitudine, gli elenchi degli assuntori delle scommesse ippiche, distinti per capoluogo di provincia, specificandone il codice fiscale, l'ubicazione e gli altri elementi di identificazione.

Gli allibratori, che non dispongono di un sistema informatico per l'emissione automatica dei biglietti e in attesa dell'entrata in funzione del sistema di emissione della ricevuta della scommessa da parte del Ministero delle finanze, sono tenuti a osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di ricevute per scommesse a due sezioni, recanti, a stampa, la numerazione progressiva e i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinte per i diversi tipi di scommessa (fino ad esaurimento potranno essere utilizzati i biglietti scommessa già in dotazione);

- sottoporre le ricevute predette a vidimazione dell'ufficio competente (l'Ufficio delle Entrate o, se non attivato, l'Ufficio IVA) il quale provvederà alla bollatura di ciascuna ricevuta in modo che il bollo apposto comprenda le due sezioni della ricevuta. L'Ufficio rilascia, poi, attestazione della quantità di ricevute per scommessa vidimate, specificando il numero di ciascuna serie;

- conservare le attestazioni dell'ufficio per esibirle a richiesta degli organi di accertamento;

- riportare, all'atto del rilascio della ricevuta, sulle due sezioni della medesima, l'indicazione - se non già prestampata - del luogo e del giorno di svolgimento della corsa, del numero della corsa, del nome (anche siglato) o del numero del cavallo cui la scommessa stessa si riferisce, della somma accettata come scommessa, nonché dell'importo da pagare in caso di vincita;

- compilare, per ciascuna corsa, un foglio riepilogativo delle scommesse accettate (foglio di allibramento), indicando il proprio codice di concessione. Detto foglio viene ritirato dalla Guardia di Finanza alla partenza della corsa medesima, per il successivo invio all'Anagrafe tributaria, che provvederà all'acquisizione dei dati in esso contenuti.

Successivamente la stessa Anagrafe provvederà a verificare la corrispondenza di questi ultimi dati con quelli relativi ai versamenti, segnalando le anomalie riscontrate all'ufficio competente, per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Tutti i documenti considerati (compresa la matrice delle ricevute utilizzate) devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati per il periodo di cinque anni.

Con riguardo, poi, ai soggetti che si avvalgono di sistemi informatici, occorre sottolineare che l'orario di rilascio della ricevuta delle scommesse deve sempre esattamente coincidere con l'orario UNIRE, anche ai fini del pagamento dei rimborsi.

È appena il caso di osservare che la presentazione della ricevuta della scommessa vale come forma di richiesta di rimborso o di pagamento della vincita.

 

 

2. Certificazione delle operazioni di scommesse sulle corse dei cavalli.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A., all'art. 2, comma 1, nell'elencare le operazioni non soggette a tale certificazione indica, com'è noto, alla lett. h), le attività di scommesse soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto scommessa di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

La nuova disciplina recata dal regolamento in esame sottopone ora l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951,n. 1379, e stabilisce che la ricevuta delle scommesse viene emessa dal sistema dell'Anagrafe Tributaria del Ministero delle finanze.

Intanto, nell'attesa della definitiva entrata in esercizio del detto sistema, a salvaguardia degli interessi erariali, sono state dettate particolari norme cautelative per la fase transitoria, durante la quale il rilascio delle ricevute in questione avverrà manualmente da parte degli allibratori (vedi precedente punto 1) e mediante le strutture informatiche autorizzate da parte degli altri operatori del settore. A questi ultimi si è in particolare fatto obbligo di inviare all'Anagrafe Tributaria, per ogni giornata di corse, i supporti magnetici con le registrazioni di tutte le operazioni gestionali svolte (accettazione delle scommesse, annulli delle ricevute, rimborsi, pagamenti, vincite, ecc.).

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che nella gestione a regime le scommesse sulle corse dei cavalli sono certificate dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione del Ministero delle finanze (vedi artt. 8 e 20 del regolamento) e che le cautele adottate per la fase transitoria sono idonee a garantire l'esatta certificazione delle operazioni svolte mediante il rilascio delle ricevute manualmente o a mezzo di sistemi informatici autorizzati, si deve ritenere che per le operazioni in discorso continua ad applicarsi il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 696 del 1966, ai fini dell'esonero da ulteriori obblighi di certificazione.

 

 

3. Attribuzione dei proventi all'UNIRE.

Le quote di prelievo UNIRE sull'introito lordo delle scommesse, compresi gli importi delle vincite non riscosse, dei rimborsi non richiesti nei termini e dei resti della totalizzazione (civanzo), saranno versati, al netto dell'imposta unica e del corrispettivo per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, dai soggetti obbligati secondo le modalità attualmente in vigore.

 

 

4. Dichiarazione d'inizio di attività.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, anche in via telematica, la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, all'Ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

Si osserva che, in questa prima fase non sono tenuti a tali adempimenti i soggetti già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento. Al riguardo si fa, peraltro, riserva di far pervenire sollecitamente agli uffici competenti l'elenco degli assuntori di scommesse ippiche operanti nelle circoscrizioni territoriali di competenza.

Eventuali nuove autorizzazioni o variazioni dei dati di quelle in atto, nelle more della messa a punto del sistema informatico nazionale, andranno comunicate dai soggetti interessati all'ufficio competente esclusivamente in formato cartaceo.

 

 

5. Liquidazione dell'imposta.

Nella fase transitoria, la liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli è effettuata, dai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 15 del regolamento, sulla scorta del prospetto allegato 1, riproducibile mediante fotocopia, che viene compilato, per la parte di competenza, e sottoscritto dall'interessato, per ogni riunione di corse, oggetto di accettazione di scommesse.

Come risulta da tale prospetto, non è dovuta l'imposta unica sulle scommesse ammesse al rimborso e non rimborsate perché non richieste nei termini di legge.

Il predetto documento, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, con indicato a fianco di ciascuna l'importo versato all'UNIRE, nonché di quelle pagate per vincite, deve essere conservato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente è ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria.

Le scritture contabili, la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e ai versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'Ufficio competente.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è applicata una sanzione amministrativa nella misura del 20% degli importi non pagati nel termine prescritto.

 

 

6. Versamento dell'imposta.

a) Scommesse ippiche raccolte nel territorio nazionale, con esclusione della Sicilia.

Il versamento dell'imposta unica sulle scommesse sulle corse dei cavalli si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 12.67.80.17 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, denominato: " Versamento imposta unica scommesse ippiche".

Anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 21 il versamento è effettuato, sul c/c postale di cui sopra, tramite singoli bollettini postali a nome di ciascun soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice di concessione.

Le Poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente nei tre giorni lavorativi successivi al versamento del contribuente.

Con cadenza quindicinale il Centro Unificato Automazione di Sede (CUAS) delle Poste Italiane S.p.A. invia i certificati di accreditamento e le relative liste analitiche all'Anagrafe Tributaria - Via Mario Carucci, 99 (Zona Torpagnotta) 00143 ROMA e alla Sezione di Tesoreria l'estratto conto secondo le modalità previste dal servizio dei conti correnti.

L'Anagrafe Tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo effettivamente dovuto, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo centrale, segnalando le anomalie riscontrate, all'Ufficio territorialmente competente, il quale provvederà all'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1951, n. 1379, nei casi di omesso (in tutto o in parte) o ritardato pagamento dell'imposta unica.

In base all'art. 6, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, è così imputato al bilancio dello Stato:

- per il 40%, al Capo V, capitolo 1805, denominato "Quota del 40% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici";

- per il 35%, al Capo VI, capitolo 1007, denominato "Quota del 35% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici";

- per il 25%, al Capo VIII, capitolo 1213, denominato "Quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici".

La Sezione di tesoreria di Viterbo, sulla base della "copia conto", emette ogni dieci giorni una quietanza mod. 121 T. con imputazione ai capitoli sopra indicati, che trasmette alla SOGEI.

b) Scommesse ippiche raccolte in Sicilia.

L'imposta unica sugli importi delle scommesse ippiche raccolte in Sicilia è attribuita come segue:

- alla Regione siciliana, il 60% dell'imposta applicata con l'aliquota del 5%;

- allo Stato, il restante 40% nonché gli aumenti derivanti dalle maggiorazioni delle aliquote delle scommesse TRIO (dal 5 al 7%) e TRIS (dal 5 al 13% fino al 31 dicembre 1999) apportate dalla citata legge n. 662 del 1996.

Per la ripartizione dell'imposta predetta tra lo Stato e la Regione Siciliana occorre innanzitutto calcolare l'ammontare complessivo dell'imposta unica del 5 per cento sulle scommesse, compresa la parte (sempre nei limiti del 5 per cento) relativa alle scommesse TRIO e TRIS.

Il detto ammontare complessivo va ripartito con le seguenti modalità:

Regione siciliana

35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana

25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio

Erario

il 40% dell'ammontare complessivo di cui sopra affluisce al bilancio dello Stato;

al medesimo bilancio dello Stato affluiscono anche:

il 2% (eccedente il 5%) della scommessa TRIO;

l'8% (eccedente il 5%) della scommessa TRIS.

Le quote di spettanza dell'erario rientrano nella ripartizione per capitoli come indicato al punto A del presente paragrafo.

Pertanto nella Regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti:

- uno, per la quota dell'imposta di competenza della Regione, sul conto corrente postale n. 20.62.69.09 con la seguente intestazione: " Regione Sicilia - Imposta Unica Scommesse Ippiche - Gestione Banco di Sicilia, Palermo" in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al Capo 6, capitolo 1007, per la quota del 35% e al capo 8, capitolo 1213 per la quota del 25%;

- un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo, più le eccedenze del 2% e dell'8% di cui sopra), sul conto corrente postale n. 12.67.80.17, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

 

 

7. Scommessa TRIS raccolta nelle ricevitorie.

Per la scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie, il versamento dell'imposta unica si effettua cumulativamente per tutti i punti di raccolta (circa 14.000) utilizzando un solo bollettino di conto corrente postale.

È appena il caso di precisare che, per quanto riguarda la scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie del territorio siciliano, occorre effettuare due distinti versamenti secondo le stesse modalità prima indicate.

Anche in questo caso l'Anagrafe tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo effettivamente dovuto, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo centrale.

La documentazione relativa alla detta scommessa Tris deve essere conservata in luoghi la cui ubicazione va precedentemente comunicata all'Ufficio competente.

 

 

8. Accertamenti e controlli.

La Guardia di Finanza effettuerà verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia.

La stessa provvederà poi a trasmettere all'Ufficio competente (Ufficio delle entrate o, se non attivato, all'Ufficio IVA) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

Si ricorda che per le violazioni alle norme del capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione pecuniaria da lire trecentomila a lire seicentomila.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel citato D.P.R. n. 169 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria provvederanno, altresì, al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 169 del 1998 sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 646 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.