Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/04/1998 |
Numero: | 76 |
§ 98.1.39218 - Circolare 6 aprile 1998, n. 76 .
Legge 20 marzo 1998, n. 52 di conversione del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni in materia contributiva.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e Primari Medico |
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legali |
e, p.c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Ai presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Impiegati e quadri del settore lapideo.
La gazzetta ufficiale n. 67, serie generale, del 21 marzo 1998 ha pubblicato il testo della
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contribuzione, con
1.1 Impiegati e quadri del settore lapideo
La
Come richiamato nelle "avvertenze" alla legge di conversione, a norma dell'art. 15, comma 5, della
Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data (mese di marzo, scadenza pagamento contributi 20 aprile 1998), anche per gli impiegati e quadri del settore lapideo (aziende industriali ed artigiane contraddistinte dal codice di autorizzazione "3H") la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale sarà determinata secondo le aliquote dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali.
1.2 Modalità operative - codifica aziende
Anche alle posizioni contributive riferite ad aziende industriali lapidee che nel corso dell'anno precedente hanno occupato fino a 50 dipendenti, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "1J" previsto per le aziende industriali dell'edilizia nella
1.3 Regolarizzazione relativa al mese di marzo 1998
Le aziende che per il mese di marzo '98 avessero già versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 3,70 per cento potranno effettuare il conguaglio delle maggiori somme versate con la denuncia contributiva relativa al mese di aprile 1998.
A tal fine la differenza a credito dovrà essere riportata in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendola precedere dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG L.52/98".
2. Enti di patronato - chiarimenti in materia di regime contributivo.
La
Pertanto per gli Istituti di patronato resta confermato, a decorrere dal 1°gennaio 1998, l'assoggettamento al regime contributivo che prevede l'inderogabile obbligatorietà delle contribuzioni per le indennità economiche di malattia e di maternità, nonché‚ per l'assegno per il nucleo familiare.
A seguito di richieste di chiarimenti si precisa che al regime contributivo in argomento resta assoggettato esclusivamente il personale dipendente dagli Istituti di patronato.
Relativamente agli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione sindacale promotrice, posti in posizione di comando presso le strutture degli Istituti di patronato in forza di quanto previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n. 764, trova applicazione il regime contributivo previsto per gli organismi sindacali. Per l'assolvimento della contribuzione relativa a tali operatori dovrà essere utilizzata la posizione contributiva relativa all'organismo sindacale promotore, contraddistinta dal CSC 70703 e dal codice ISTAT 91.20.0 (vedi manuale per la classificazione dei datori di lavoro, allegato alla
Il Direttore generale
Trizzino