§ 98.1.39206 - Circolare 2 aprile 1998, n. 173 .
Procedimento di contrattazione. Comparto Ministeri e comparto Scuola. Contrattazione decentrata periferica. Autorizzazione alla stipula [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/04/1998
Numero:173

§ 98.1.39206 - Circolare 2 aprile 1998, n. 173 .

Procedimento di contrattazione. Comparto Ministeri e comparto Scuola. Contrattazione decentrata periferica. Autorizzazione alla stipula degli accordi.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Alle Direzioni generali, ispettorati e servizio per la 

 

scuola materna 

 

Sede 

 

All'Ufficio studi e programmazione 

 

Sede 

 

Ai Sovrintendenti scolastici regionali 

 

Loro sedi 

 

Ai Provveditori agli studi 

 

Loro sedi 

 

e, per conoscenza, 

 

Alla Presidenza del consiglio dei ministri 

 

Dipartimento per la funzione pubblica 

 

Sede 

 

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

 

Pubbliche amministrazioni (ARAN) Roma 

 

Al Ministero del tesoro-ragioneria generale 

 

dello stato-ispettorato generale di finanza Roma 

 

All'Ufficio centrale per il bilancio 

 

Sede 

 

Al Servizio di controllo interno 

 

Sede 

 

Al Sovrintendente scolastico per la 

 

provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente scolastico per la 

 

provincia di Bolzano 

 

All'Intendente scolastico per la 

 

scuola in lingua tedesca Bolzano 

 

All'Intendente scolastico per la 

 

scuola delle località ladine Bolzano 

 

Al Sovrintendente agli studi per la 

 

Valle d'Aosta Aosta 

 

All'Assessore alla pubblica istruzione 

 

per la regione siciliana Palermo 

 

 

Com'è noto, sulla G.U. - Serie generale - n. 138 del 14 novembre 1997 è stato pubblicato il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali a livello decentrato. In proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica, con lettera circolare n. 23080/97/8.93.5 del 16 dicembre 1997, nel diramare le istruzioni per l'applicazione del citato D.Lgs. n. 396 del 1997, ha, tra l'altro, chiarito che la formazione della delegazione di parte pubblica, l'autorizzazione alla stipula dei contratti decentrati ed il controllo dei provvedimenti autorizzativi continuano ad essere disciplinati, in via transitoria, dalle disposizioni antecedenti l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 396 del 1997, ha, tra l'altro, chiarito che la formazione della delegazione di parte pubblica, l'autorizzazione alla stipula dei contratti decentrati ed il controllo dei provvedimenti autorizzativi continuano ad essere disciplinati, in via transitoria, dalle disposizioni antecedenti l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 396 del 1997. Ne deriva che l'iter di perfezionamento dei citati contratti continua ad essere disciplinato dagli artt. 45, commi 4 e 8 e 51, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 396 del 1997, nonché dall'art. 6 del CCNL Scuola e dall'art. 6 del CCNL Ministeri.

A norma delle suddette disposizioni la stipula dei contratti decentrati periferici viene autorizzata con apposito decreto del Ministro, mentre il controllo, a seguito della deliberazione n. 28 del 1997 in data 13 dicembre 1996 della Corte dei Conti, viene effettuato dall'Ufficio Centrale per il Bilanci (ex Ragioneria Centrale) presso questo Ministero.

L'esperienza fin qui maturata ha rivelato come tale sistema centralizzato di autorizzazione alla stipula comporti una dilatazione dei tempi di perfezionamento dei contratti in questione con evidenti ripercussioni negative sull'applicazione dei contratti stessi.

Per ovviare a detto inconveniente questo Ministero ha ritenuto opportuno dare applicazione alla direttiva A.R.A.N. 15 febbraio 1996, [n. 1173] con la quale la cennata Agenzia ha chiarito che, a norma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, l'organo di vetrice dell'amministrazione presso la quale si effettua la contrattazione collettiva decentrata può delegare l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati anche ad organi amministrativi intermedi.

A tal fine con gli acclusi decreti (allegati 1 e 2 alla presente) si è provveduto a delegare i Provveditori agli Studi ad autorizzare la stipula dei contratti decentrati provinciali del comparto Scuola e i dirigenti degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero ad autorizzare la stipula dei contratti decentrati di sede del comparto Ministeri.

Analogamente, il Ministro del Tesoro, con D.M. in data 28 gennaio 1998 (anch'esso accluso alla presente - allegato 3), ha delegato le Ragionerie Provinciali dello Stato ad esercitare le funzioni di riscontro sui provvedimenti autorizzativi delle stipule dei contratti in parola, fino ad ora esercitate dall'Ufficio Centrale per il Bilancio (ex Ragioneria Centrale) presso questo Ministero.

Da tutto quanto sopra discende che, a far tempo dalla data di ricezione della presente circolare, i Sovrintendenti Scolastici Regionali ed i Provveditori agli Studi provvederanno autonomamente ad autorizzare la stipula degli accordi decentrati raggiunti in sede periferica relativi sia al comparto Scuola che al comparto Ministeri, inviandoli alle competenti Ragionerie Provinciali dello Stato per il prescritto controllo. I provvedimenti autorizzativi della stipula degli accordi decentrati di sede relativi agli Uffici centrali di questo Ministero saranno invece emessi dagli organi di vertice preposti a detti Uffici centrali e continueranno ad essere inviati, per il controllo, all'Ufficio Centrale per il Bilancio (ex Ragioneria Centrale) presso questo Ministero.

Copia di tutti i contratti decentrati periferici dovrà essere inviata a questo Ministero ai fini della valutazione e del monitoraggio dell'attività contrattuale: i contratti decentrati di sede relativi al comparto Ministeri dovranno pervenire alla Direzione Generale del Personale mentre i contratti decentrati provinciali relativi al comparto Scuola dovranno essere inviati agli Uffici centrali di questo Ministero individuati per materia nell'allegato 4 alla presente circolare.

Cessano pertanto di applicarsi le disposizioni impartite per il comparto Scuola con le circolare n. 146 (prot. n. 20376/LM) del 15 aprile 1996 e n. 184 (prot. n. 21737/LM) del 13 maggio 1996.

Restano ovviamente fermi i principi fissati nell'art. 51 del più volte citato D.Lgs. n. 29 del 1993 secondo cui:

- non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale;

- copia dei contratti decentrati stipulati corredata di copia del provvedimento autoritativo della stipula, debitamente vistata dall'Ufficio di controllo, dovrà essere trasmessa all'ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero del Tesoro.

Il Ministro

 

 

Allegato 1

Il Ministro della pubblica istruzione

Visto il D.M. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 51 - comma 3;

Visto l'art. 14, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il C.C.N. L. per il comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995;

Considerato che l'entità numerica e la complessità delle materie oggetto di contrattazione decentrata provinciale comportano una notevole protrazione dei tempi di sottoscrizione dei contratti stessi, con conseguenti ritardi e disfunzioni per le attività di gestione applicativa dei contratti demandati agli organi periferici dell'Amministrazione scolastica;

Vista la direttiva 15 febbraio 1996, [n. 1173] con la quale l'ARAN ha chiarito, tra l'altro, che per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, l'organo di vertice dell'Amministrazione presso la quale si effettua la contrattazione collettiva decentrata può delegare l'autorizzazione della sottoscrizione dei contratti decentrati anche ad organi intermedi, a livello regionale e provinciale;

Considerata la necessità di snellire e semplificare le procedure previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993;

Ritenuto di realizzare tale finalità mediante l'attribuzione della delega alla autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati provinciali del comparto scuola ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici periferici;

Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;

Delega

i Dirigenti titolari degli Uffici scolatici periferici provinciali ad autorizzare la sottoscrizione dei contratti decentrati provinciali per il "comparto scuola".

La presente delega e sottoposta ai controlli di legge.

Roma, 6.8.97

 

 

Allegato 2

Il Ministro della pubblica istruzione

Visto il D.L. 3 febbraio 193, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 51 - comma 3;

Visto l'art. 14, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il C.C.N. L. per il comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995;

Considerato che l'entità numerica e la complessità delle materie oggetto di contrattazione decentrata di sede comportano una notevole protrazione dei tempi di sottoscrizione dei contratti stessi, con conseguenti ritardi e disfunzioni per le attività di gestione applicativa dei contratti demandati agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica;

Vista la direttiva 15febbra15febbraio 1996, [n. 1173] con la quale l'ARAN ha chiarito, tra l'altro, che per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993 l'organo di vertice dell'Amministrazione presso la quale si effettua la contrattazione collettiva decentrata può delegare l'autorizzazione della sottoscrizione dei contratti decentrati anche ad organi intermedi, a livello centrale o periferico;

Considerata la necessità di snellire e semplificare le procedure previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993;

Ritenuto di realizzare tale finalità mediante l'attribuzione ai dirigenti titolari degli uffici centrali e periferici della delega alla autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati di sede stipulati nei rispettivi uffici nelle materie previste dall'art. 5 del C.C.N. L. del comparto "ministeri";

Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;

Delega

i Dirigenti degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione ad autorizzare la sottoscrizione dei contratti decentrati di sede per il comparto "ministeri".

La presente delega è sottoposta ai controlli di legge.

Roma, 6.8.97

 

 

Allegato 3

Il Ministro del tesoro

e del Bilancio e della Programmazione Economica

Visto il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il D.M. 6 agosto 1997, [n. 483], con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione delega i dirigenti titolari degli uffici scolatici periferici provinciali alla sottoscrizione dei contratti decentrati provinciali del comparto scuola;

Visto il D.M. 6 agosto 1997, [n. 484], con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione delega i dirigenti titolari degli uffici centrali e periferici del Ministero suddetto ad autorizzare la sottoscrizione dei contratti decentrati di sede per il comparto ministeri;

Considerato che, al fine di attuare un maggior snellimento del servizio ed una più sollecita revisione degli atti, si rende necessario decentrare anche il controllo effettuato della Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica Istruzione mediante delega alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, sui provvedimenti autorizzativi della stipula dei contratti decentrati provinciali del comparto scuola e del comparto ministeri, prodotti dagli uffici periferici della predetta Amministrazione;

Sulla proposta del Sig. Ragioniere Generale dello Stato;

Decreta:

Sono delegate alle Ragionerie Provinciali dello Stato, competenti per territorio, le funzioni di riscontro esercitate dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica Istruzione, sui provvedimenti autorizzativi alla stipula dei contratti decentrati del comparto scuola e del comparto ministeri di cui al D.M. n. 483 del 1997 e al D.M. n. 484 del 1997, indicati nelle premesse, prodotti dagli uffici periferici del predetto Ministero.

Roma, lì 28.01.1988

 

 

Allegato 4

Il Ministro della pubblica istruzione

contrattazione decentrata provinciale

comparto scuola

Elenco degli Uffici centrali competenti a ricevere copia dei

contratti decentrati provinciali stipulati

Contenuto 

Art. CCNL 

Ufficio 

 

 

Competente 

Criteri e priorità di 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

distribuzione del fondo 

 

Generale del 

provinciale e d'istituto 

 

Personale 

eventualmente non utilizzato 

 

 

e verifica dei risultati 

 

 

Tempi e modalità 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

applicative delle normative 

 

Generale del 

concernenti l'igiene, 

 

Personale 

l'ambiente, la sicurezza e 

 

 

la prevenzione nei luoghi 

 

 

di lavoro 

 

 

Misure per facilitare il 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

lavoro dei dipendenti 

 

Generale del 

disabili 

 

Personale 

Utilizzazione del personale 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

ai sensi dell'art. 48 commi 

 

Generale 

6 e segg. e art. 55 

 

Istruzione 

 

 

Classica 

Iniziative di aggiornamento 

Art. 5 - comma 5 

Ufficio Studi 

e formazione in servizio 

Art. 28 - commi 

e 

 

1 e 4 

Programmazione 

Criteri di attuazione delle 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

iniziative di riconversione 

 

Generale del 

professionale 

 

Personale 

Criteri di fruizione dei 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

dei permessi per il diritto 

 

Generale 

allo studio 

 

Istruzione 

 

 

Elementare 

Criteri generali in materia 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

di orario di lavoro del 

 

Generale 

personale ATA 

 

Istruzione 

 

 

Classica 

Criteri di attuazione delle 

Art. 5 - comma 5 

Gabinetto 

norme relative ai diritti e 

 

 

alle relazioni sindacali 

 

 

Criteri di utilizzazione 

Art. 5 - comma 5 

Direzione 

dei servizi sociali 

 

Generale del 

 

 

Personale 

Durata massima delle 

Art. 13 - comma 6 

Gabinetto 

assemblee dei capi di 

 

 

istituto e delle assemblee 

 

 

territoriali 

 

 

Interpretazione autentica 

Art. 17 - comma 4 

Gabinetto 

delle disposizioni dei 

 

 

contratti decentrati a 

 

 

richiesta delle OO.SS 

 

 

Criteri di riparto delle 

Art. 28 - commi 

Ufficio Studi 

disponibilità finanziarie 

5 e 6 

e 

destinate alla formazione 

 

Programmazione 

Interventi utili a 

Art. 10 - comma 6 

Ufficio Studi 

promuovere le pari 

 

e 

opportunità 

 

Programmazione 

Contrattazione decentrata 

Art. 31 

Direzione 

da effettuarsi presso 

 

Generale del 

IRRSAE, CEDE e BDP 

 

Personale