§ 98.1.35692 - Circolare 15 aprile 1996, n. 146 .
Procedimento di contrattazione. Contrattazione decentrata periferica. Autorizzazione alla firma.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/04/1996
Numero:146


Sommario
Art. 2 
Art. 3 


§ 98.1.35692 - Circolare 15 aprile 1996, n. 146 .

Procedimento di contrattazione. Contrattazione decentrata periferica. Autorizzazione alla firma.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Ai Provveditori agli studi 

 

Loro Sedi 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

 

per la provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

 

per la provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico per 

 

le scuole in lingua tedesca Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico per 

 

le scuole delle località ladine Bolzano 

 

Ai Direttori Generali, Capi 

 

degli Ispettorati e Capo del 

 

Servizio Scuola Materna 

 

Loro Sedi 

 

Al Capo dell'Ufficio Studi, 

 

Bilancio e Programm.ne 

 

Sede 

 

e, per conoscenza, 

 

Ai Sovrintendenti Scolastici 

 

Regionali 

 

Loro Sedi 

 

Al Sovrintendente agli Studi 

 

per la Valle d'Aosta Aosta 

 

All'Assessore alla P.I. per la 

 

Regione Siciliana Palermo 

 

 

A norma del terzo comma dell'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i contratti collettivi decentrati la sottoscrizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, è autorizzata nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative con atto dell'"organo di vertice" previsto dai rispettivi ordinamenti.

La norma è stata interpretata nel senso che detta autorizzazione, nel caso di contratti decentrati sia a livello nazionale che periferico, è disposta con atto del Ministro.

Per quanto riguarda i contratti provinciali riferiti al comparto "Scuola", si ritiene utile disporre e precisare quanto appresso:

a) il testo di ciascun accordo verrà siglato pagina per pagina da ciascuna delle parti contraenti. A detto testo dovrà essere allegato un elenco dal quale risultino le Organizzazioni Sindacali che hanno siglato l'accordo. Ciascun rappresentante delle Organizzazioni Sindacali indicate nel suddetto elenco (All. 3) dovrà apporre la propria firma leggibile sotto la sigla del proprio Sindacato;

b) le richieste di autorizzazione alla sottoscrizione vanno rivolte al Ministro per il tramite dell'Ufficio indicato nell'unito prospetto, al quale vanno trasmessi l'accordo originale siglato, più due copie conformi dell'accordo medesimo. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere l'attestazione che l'accordo - norma dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni - non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal C.C.N. L. e quindi le risorse assegnate a ciascun Provvedimento agli Studi;

c) l'Ufficio del Ministero interessato predisporrà il provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione, utilizzando l'apposito modello (All. 2), e lo sottoporrà alla firma del Ministro per il tramite del Gabinetto;

d) l'autorizzazione alla sottoscrizione del testo siglato tra le parti sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di questo Ministero interessato, agli Organi di controllo per il visto e la registrazione;

e) il provvedimento di autorizzazione sarà restituito all'Ufficio provinciale competente dopo l'avvenuta registrazione, per la formale sottoscrizione, da effettuare secondo l'unito modello (All. 4);

f) l'Ufficio provinciale dovrà provvedere a trasmettere copia dell'accordo sottoscritto, corredato della copia del decreto autorizzativo con gli estremi di registrazione, all'ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - al Ministero del Tesoro e a questo Ministero - Gabinetto.

Si prega di dare assicurazione di adempimento a questo Gabinetto - Ufficio IV - per quanto di competenza delle SS.LL. (Provveditori agli Studi, Direttori Generali e Capi degli altri Uffici centrali).

Il Ministro

Contrattazione decentrata provinciale

Contenuto 

Art. Accordo servizi minimi 

Ufficio competente 

Contingenti personale necessario per le prestazioni indispensabili in caso di scioperi 

art. 2 - comma 2 

Direzione Generale del Personale 

istituzione organismi di conciliazione per la composizione dei conflitti di lavoro 

art. 4 - comma 1 

Gabinetto 

Contenuto 

Art. CCNL 

Ufficio competente 

distribuzione del fondo a livello di singoli istituti 

art. 71 - comma 2 

Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione 

criteri e priorità di distribuzione del fondo provinciale e d'istituto eventualmente non utilizzate e verifica dei risultati 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale del Personale 

tempi e modalità applicative delle normative concernenti l'igiene, l'ambiente, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale del Personale 

misure per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale del Personale 

utilizzazione del personale ai sensi dell'art. 48 commi 6 e segg. E art. 55 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale Istruzione Classica 

iniziative di aggiornamento e formazione in servizio 

art. 5 - comma 5  

Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione 

 

art. 28 - commi 1 e 4 

 

criteri di attuazione delle iniziative di riconversione professionale 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale del Personale 

criteri di fruizione dei permessi per il diritto agli studi 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale Istruzione Elementare 

criteri generali in materia di orario di lavoro del personale ATA 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale 

criteri di attuazione delle norme relative ai diritti ed alle relazioni sindacali 

art. 5 - comma 5 

Gabinetto 

criteri di utilizzazione dei servizi sociali 

art. 5 - comma 5 

Direzione Generale del Personale 

durata massima delle assemblee dei capi d'istituto e delle assemblee territoriali 

art. 13 - comma 6 

Gabinetto 

interpretazione autentica delle disposizioni dei contratti decentrati a richiesta delle OO.SS. 

art. 17 - comma 4 

Gabinetto 

criteri di riparto delle disponibilità finanziarie destinate alla formazione 

art. 28 - commi 5 e 6 

Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione 

interventi utili a promuovere le pari opportunità 

art. 10 - comma 6 

Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione 

contrattazione decentrata da effettuarsi presso IRRSAE, CEDE e BDP 

art. 31 

Direzione Generale del Personale 

Allegato 1

 

 

Provveditorato agli studi di 

 

 

Parti sindacali che siglano l'accordo 

 

 

 

Organizz.ne Sind.le 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

Decreto ministeriale n 

 

del 

 

Visto l'art. 45 - commi 4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, ed in particolare il comma 1 - numero II - lettera a), il quale prevede che per la stipula degli accordi decentrati a livello provinciale la delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato e da due funzionari dello stesso ufficio di qualifica, di norma, non inferiore all'ottava;

Visto l'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 3, il quale prescrive che la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche dei contratti collettivi decentrati è autorizzata nei 15 giorni successivi alla conclusione delle trattative con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti;

 

 

Visto il contratto decentrato provinciale relativo a  

 

siglato il  

 

dalla delegazione di parte pubblica costituita presso il  

Provveditorato agli Studi di  

 

e dalle seguenti organizzazioni 

sindacali 

 

Considerato che, sempre a norma del comma 3 dell'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, controllo che deve essere effettuato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo tesso si intende effettuato senza rilievi;

Decreta:

Art. 2

1. È autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello

provinciale concernente 

 

di cui in premessa. 

     Art. 3

1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale, per il previsto controllo.

2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dell'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.

Roma,

Il Ministro

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provveditorato agli studi di 

 

Contratto decentrato provinciale relativo a 

 

(oggetto del contratto) 

 

A seguito della registrazione da parte della corte dei conti del decreto Ministeriale 

n.  

 

del 

 

di autorizzazione alla sottoscrizione del testo  

concordato del contratto decentrato provinciale concernente  

 

 

Il giorno 

 

Il (provveditore agli studi o suo delegato) e i  

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente  

Atto stipulano il contratto decentrato provinciale di cui in premessa: 

Il (provveditore agli studi o suo delegato)  

 

 

Elenco delle org.ni sind.li firmatarie 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.