Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/03/1998 |
Numero: | 55 |
§ 98.1.39077 - Circolare 5 marzo 1998, n. 55 .
98-55. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80: sentenze della Corte di Giustizia Europea. Legge 29 maggio 1982, n. 297: oneri accessori sul T.F.R.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione centrale prestazioni temporanee |
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Roma, 5 marzo 1998 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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Rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico-legale e Primari |
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Medico-legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo |
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e |
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Vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, |
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Gestioni e Casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati prov.li |
1 - sentenze della corte di giustizia europea.
1.1- Computo dei dodici mesi, di cui all'art. 2, comma 1, del
Il
La Corte di Giustizia Europea, nella seduta del 10 luglio 1997, ha sentenziato che l' "insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro", di cui ai citati art. 3, n. 2, e art. 4, n. 2, della direttiva CEE 80/987, corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo.
Pertanto, a modifica di quanto disposto con la
Le disposizioni impartite con la citata
L'art. 2, comma 4, lett.c), del
La Corte di Giustizia Europea, nella medesima seduta del 10 luglio 1997, ha sentenziato che i citati art. 4, n. 3, e art. 10 della direttiva CEE 80/987, vanno interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti dalla direttiva stessa con una indennità, quale l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della
La Corte di Giustizia Europea, nella stessa seduta del 10 luglio 1997, ha anche dichiarato che l'espressione "ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro", di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva CEE 80/987 deve intendersi come ultimi novanta giorni di lavoro non retribuiti. Quanto esposto nei precedenti punti trova applicazione anche per la definizione delle domande già presentate, per le quali non risulta ancora scaduto il termine prescrizionale di un anno, previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in questione.
2 -
Con
Poiché da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti, si forniscono le seguenti precisazioni.
2.1- Domanda di T.F.R. presentata con immotivato ritardo.
A modifica di quanto disposto con la citata
Infatti, l'art. 2, commi 2, 3 e 4, della
D'altra parte l'art. 2948, n. 5, c.c. prevede come unica sanzione all'inerzia del titolare del diritto al T.F.R. la prescrizione breve quinquennale.
2.2 - Richiesta di ulteriori oneri accessori su T.F.R. già erogato. La Corte di Cassazione ha precisato che il trattamento di fine rapporto, ancorché corrisposto dal Fondo di Garanzia, non costituisce prestazione previdenziale, ma retribuzione differita, alla quale si applica il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 5, c.c. per tutti i crediti di lavoro. Tale termine trova applicazione anche nei confronti delle richieste di riesame, inoltrate da lavoratori che hanno già beneficiato del T.F.R. e dei relativi oneri accessori, secondo le precedenti disposizioni.
Pertanto, potranno trovare accoglimento le domande di riesame per la liquidazione di tali oneri fino al momento del saldo, presentate entro il suddetto termine quinquennale, decorrente dalla data del pagamento del T.F.R.. Da ultimo, si chiarisce che gli oneri accessori sul T.F.R. sono dovuti anche se non espressamente indicati nello stato passivo. Ovviamente le Sedi dovranno accertare se le somme indicate nello stato passivo e delle quali viene chiesto il pagamento a carico del Fondo di Garanzia si riferiscano al solo T.F.R. o siano comprensive anche degli oneri accessori.
Il Direttore generale
Trizzino