§ 98.1.37634 - Circolare 9 aprile 1997, n. 91 .
Fondo di Garanzia ex lege n. 297 del 1982. Oneri accessori su T.F.R. - Privilegio dei crediti per T.F.R. per le aziende in amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1997
Numero:91

§ 98.1.37634 - Circolare 9 aprile 1997, n. 91 .

Fondo di Garanzia ex lege n. 297 del 1982. Oneri accessori su T.F.R. - Privilegio dei crediti per T.F.R. per le aziende in amministrazione straordinaria.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) Gli oneri accessori sul T.F.R. spettano fino al momento del saldo.

2) I crediti per T.F.R. per le aziende in amministrazione straordinaria sono corrisposti secondo l'ordine di distribuzione delle somme, stabilito dall'art. 111, punto 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

 

 

1) Oneri accessori sul T.F.R.

Con circolare n. 122 del 31 maggio 1993, al punto 5, erano state dettate disposizioni relativamente al termine finale per il pagamento degli oneri accessori sul T.F.R.: in particolare, per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, tale termine era stato indicato nella data in cui lo stato passivo divenuto definitivo; per la procedura di concordato preventivo, nella data di deposito della sentenza di omologazione; per l'esecuzione individuale, nella data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, nella data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

La Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che gli oneri accessori sul T.F.R. devono essere erogati fino al momento del saldo: e ciò per la considerazione che il Fondo di Garanzia subentra nella posizione debitoria del datore di lavoro e non nella procedura concorsuale e, quindi, deve corrispondere tali oneri nella stessa misura in cui avrebbe dovuto corrisponderli il datore di lavoro.

Ciò stante, al fine di evitare all'Istituto ulteriori spese legali, si dispone - a modifica di quanto dettato con la citata circolare n. 122/1993 - che, a richiesta, gli oneri accessori sul T.F.R. vengano liquidati fino al saldo.

Si precisa, peraltro, che, qualora il ritardo nell'erogazione della prestazione sia dovuto ad immotivato ritardo nella presentazione della domanda - configurando l'ipotesi di mora del creditore - considerato che l'Istituto non è a conoscenza, come il datore di lavoro, del credito del lavoratore, la liquidazione degli oneri in questione dovrà essere limitata nei termini previsti dalla precedente circolare n. 122/1993.

 

 

2) Amministrazione straordinaria. Privilegio dei crediti per T.F.R.

La legge 28 febbraio 1997, n. 30 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 - ha stabilito, all'art. 19, che le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti di imprese poste in amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio d'impresa, o a dipendenti di imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio d'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il direttore generale

Trizzino