§ 98.1.38663 - Circolare 12 dicembre 1997, n. 252 .
Decreto legge 13 novembre 1997, n. 393 recante provvedimenti in materia di interventi straordinari di integrazione salariale .


Settore:Normativa nazionale
Data:12/12/1997
Numero:252

§ 98.1.38663 - Circolare 12 dicembre 1997, n. 252 .

Decreto legge 13 novembre 1997, n. 393 recante provvedimenti in materia di interventi straordinari di integrazione salariale .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari Coordinatori generali 

 

e Primari Medico-legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Il decreto legge n. 393 del 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1997, ha disposto:

a) la proroga di ulteriori otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese con oltre 500 dipendenti;

b) concessione per un periodo di otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che abbiano usufruito degli interventi riguardanti le aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programmi sulla reindustrializzazione;

c) la riammissione, a domanda, dei lavoratori esclusi dal trattamento straordinario di integrazione in quanto non impegnati in lavori socialmente utili per motivi non imputabili alla loro volontà.

Allo scopo di dare attuazione agli interventi sopra accennati, si forniscono di seguito le istruzioni di competenza.

 

 

A) Imprese con più di 500 dipendenti.

La proroga di otto mesi concerne il trattamento straordinario di integrazione concesso in favore dei dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti, già prorogato in base all'art. 3, comma 3, della legge n. 135 del 1997 a 21 mesi (v. circolare n. 122 del 28 maggio 1997, paragr. B).

La proroga di otto mesi opera alla scadenza di quella precedente e comporta una ulteriore riduzione, pari al 10 per cento, della misura del trattamento straordinario di integrazione. Pertanto la misura delle integrazioni salariali straordinarie relative al periodo in argomento è pari al 64,8 per cento della retribuzione integrabile. Tale ulteriore riduzione del 10 per cento è applicabile anche agli importi dei massimali già ridotti del 10 per cento.

 

 

B) Aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programmi sulla reindustrializzazione.

Per le imprese delle aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma per la reindustrializzazione stipulati dal Governo con le Regioni o le parti sociali, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 4, comma 21, terzo periodo della legge n. 608 del 1996, in favore dei dipendenti delle imprese delle predette aree, è stato prorogato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 135 del 1997 a 24 mesi (v. citata circolare n. 122, paragr. B).

Al riguardo, all'art. 1, comma 2, il decreto legge n. 393 del 1997 ha previsto che, alla scadenza della proroga anzidetta, può essere concesso, in deroga a tutte le disposizioni vigenti, il trattamento straordinario di integrazione nella misura ridotta del 10 per cento.

Trattasi quindi di una concessione che si colloca temporalmente dopo la scadenza del 24° mese della precedente concessione, sempreché la data relativa non sia successiva al 31 marzo 1998, e concerne esclusivamente i lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608 del 1996.

La misura del trattamento stesso, anche se pari al massimale, e ridotta del 10 per cento.

 

 

C) Lavoratori esclusi dal trattamento straordinario per le aree interessate a piani di reindustrializzazione.

Il quarto comma dell'art. 1 del decreto legge n. 393 del 1997 riguarda i lavoratori destinatari di provvedimenti concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608, la cui erogazione è subordinata alla condizione dell'effettiva partecipazione ai lavori socialmente utili.

Nei casi in cui i lavoratori interessati non abbiano potuto usufruire del trattamento anzidetto per il mancato possesso del requisito in parola ma la mancata partecipazione ai lavori socialmente utili sia stata causata da motivi non imputabili alla loro volontà, i lavoratori medesimi hanno facoltà di presentare domanda per essere ammessi al trattamento stesso relativo a periodi pregressi.

 

 

D) Istruzioni operative.

Per le domande di concessione per aree da reindustrializzare e le richieste dei lavoratori esclusi dal beneficio ex art. 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996 per mancata partecipazione ai lavori socialmente utili, da presentarsi ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 393 del 1997, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con messaggio n. 109599 del 20 novembre 1997 ha chiarito che le stesse devono essere presentate, entro i termini previsti dal decreto legge in questione, direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o tramite raccomandata a/r.

Per quanto riguarda gli adempimenti operativi, si precisa che per le proroghe di cui al paragrafo lett. A) il trattamento straordinario spettante in base al provvedimento di concessione, che dovrà essere contraddistinto con il codice tipo intervento 391, sarà calcolato dalla procedura automatizzata nella misura ridotta del 64,8 per cento.

Inoltre nel mod. IG6 STR sarà inserita una apposita avvertenza per i datori di lavoro tenuti ad anticipare il trattamento in questione, per evidenziare la misura anzidetta.

Per quanto attiene i dipendenti delle imprese delle aree da reindustrializzare, si configurano invece specifici adempimenti in quanto le imprese, per accedere all'intervento, devono presentare, unitamente alla domanda, l'elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo alla proroga di otto mesi.

Tale specificità è da porre in relazione al disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 in esame.

Difatti tale norma dispone che gli interventi sopra illustrati (punti 1 e 2) sono ammessi alla proroga, unitamente ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità aventi titolo alla proroga di otto mesi (art. 1, comma 3), nei limiti di 3.500 unità.

I lavoratori compresi nell'elenco anzidetto potranno usufruire della proroga previa verifica da parte dell'Istituto dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Al riguardo, tenuto conto che la norma in esame pone, quale condizione per l'ammissione alla concessione del trattamento, la scadenza della precedente concessione di 24 mesi non oltre il 31 marzo 1998, si precisa che le SAP interessate devono verificare, oltre ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, che effettivamente i lavoratori ammessi alla concessione di otto mesi abbiano usufruito della precedente di 24 mesi.

Tale condizione potrà essere verificata all'atto della acquisizione dei dati per il pagamento diretto da mod. IGI STR/Aut, ovvero sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta a supporto delle operazioni con le quali sono stati effettuati i conguagli mediante i modd. DM10.

Per le concessioni di cui sopra, contraddistinte con il codice tipo intervento 392, le autorizzazioni al conguaglio (mod. IG 6 STR) conterranno l'avvertenza che la misura del trattamento è ridotta del 10 per cento, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di riduzione pari al 6,04 per cento.

Le imprese dovranno esporre gli importi da conguagliare con le seguenti modalità:

- indicheranno l'importo della CIGS prorogata in misura ulteriormente ridotta del 10 per cento (art. 1, comma 1, D.L. n. 393 del 1991) nel quadro D del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione 'G606' e dalla dicitura CIGS ridotta art. 1, comma 1, D.L. 393/1997;

- indicheranno l'importo della CIGS concessa in misura ridotta del 10 per cento (art. 1, comma 2, D.L. n. 393 del 1997) nel quadro D del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione 'G607' e dalla dicitura CIGS ridotta art. 1, comma 2, D.L. n. 393 del 1997'.

Il contributo addizionale sulle predette integrazioni salariali, ove dovuto, sarà esposto con il previsto codice E400.

Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denuncie di mod. DM10/2 provvederà a memorizzare, dopo la fase di consolidamento, nell'archivio delle segnalazioni le denunce che presentano il codice G606 e G607 per la relativa consultazione o emissione liste.

Infine si evidenzia che le istanze dei lavoratori per i quali risulterà giustificata la mancata partecipazione ai lavori socialmente utili potrà dar luogo alla effettiva erogazione della prestazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996.

Pertanto i nominativi dei lavoratori interessati verranno comunicati direttamente alle SAP competenti a cura di questa Direzione centrale. Le SAP provvederanno ad erogare le prestazioni dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Direttore generale

Trizzino