Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/12/1997 |
Numero: | 252 |
§ 98.1.38663 - Circolare 12 dicembre 1997, n. 252 .
Decreto legge 13 novembre 1997, n. 393 recante provvedimenti in materia di interventi straordinari di integrazione salariale .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Ai Primari Coordinatori generali |
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e Primari Medico-legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Il
a) la proroga di ulteriori otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese con oltre 500 dipendenti;
b) concessione per un periodo di otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che abbiano usufruito degli interventi riguardanti le aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programmi sulla reindustrializzazione;
c) la riammissione, a domanda, dei lavoratori esclusi dal trattamento straordinario di integrazione in quanto non impegnati in lavori socialmente utili per motivi non imputabili alla loro volontà.
Allo scopo di dare attuazione agli interventi sopra accennati, si forniscono di seguito le istruzioni di competenza.
A) Imprese con più di 500 dipendenti.
La proroga di otto mesi concerne il trattamento straordinario di integrazione concesso in favore dei dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti, già prorogato in base all'art. 3, comma 3, della
La proroga di otto mesi opera alla scadenza di quella precedente e comporta una ulteriore riduzione, pari al 10 per cento, della misura del trattamento straordinario di integrazione. Pertanto la misura delle integrazioni salariali straordinarie relative al periodo in argomento è pari al 64,8 per cento della retribuzione integrabile. Tale ulteriore riduzione del 10 per cento è applicabile anche agli importi dei massimali già ridotti del 10 per cento.
B) Aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programmi sulla reindustrializzazione.
Per le imprese delle aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma per la reindustrializzazione stipulati dal Governo con le Regioni o le parti sociali, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 4, comma 21, terzo periodo della
Al riguardo, all'art. 1, comma 2, il
Trattasi quindi di una concessione che si colloca temporalmente dopo la scadenza del 24° mese della precedente concessione, sempreché la data relativa non sia successiva al 31 marzo 1998, e concerne esclusivamente i lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, terzo periodo, della
La misura del trattamento stesso, anche se pari al massimale, e ridotta del 10 per cento.
C) Lavoratori esclusi dal trattamento straordinario per le aree interessate a piani di reindustrializzazione.
Il quarto comma dell'art. 1 del
Nei casi in cui i lavoratori interessati non abbiano potuto usufruire del trattamento anzidetto per il mancato possesso del requisito in parola ma la mancata partecipazione ai lavori socialmente utili sia stata causata da motivi non imputabili alla loro volontà, i lavoratori medesimi hanno facoltà di presentare domanda per essere ammessi al trattamento stesso relativo a periodi pregressi.
D) Istruzioni operative.
Per le domande di concessione per aree da reindustrializzare e le richieste dei lavoratori esclusi dal beneficio ex art. 4, comma 21, della
Per quanto riguarda gli adempimenti operativi, si precisa che per le proroghe di cui al paragrafo lett. A) il trattamento straordinario spettante in base al provvedimento di concessione, che dovrà essere contraddistinto con il codice tipo intervento 391, sarà calcolato dalla procedura automatizzata nella misura ridotta del 64,8 per cento.
Inoltre nel mod. IG6 STR sarà inserita una apposita avvertenza per i datori di lavoro tenuti ad anticipare il trattamento in questione, per evidenziare la misura anzidetta.
Per quanto attiene i dipendenti delle imprese delle aree da reindustrializzare, si configurano invece specifici adempimenti in quanto le imprese, per accedere all'intervento, devono presentare, unitamente alla domanda, l'elenco nominativo dei lavoratori aventi titolo alla proroga di otto mesi.
Tale specificità è da porre in relazione al disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 in esame.
Difatti tale norma dispone che gli interventi sopra illustrati (punti 1 e 2) sono ammessi alla proroga, unitamente ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità aventi titolo alla proroga di otto mesi (art. 1, comma 3), nei limiti di 3.500 unità.
I lavoratori compresi nell'elenco anzidetto potranno usufruire della proroga previa verifica da parte dell'Istituto dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Al riguardo, tenuto conto che la norma in esame pone, quale condizione per l'ammissione alla concessione del trattamento, la scadenza della precedente concessione di 24 mesi non oltre il 31 marzo 1998, si precisa che le SAP interessate devono verificare, oltre ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, che effettivamente i lavoratori ammessi alla concessione di otto mesi abbiano usufruito della precedente di 24 mesi.
Tale condizione potrà essere verificata all'atto della acquisizione dei dati per il pagamento diretto da mod. IGI STR/Aut, ovvero sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta a supporto delle operazioni con le quali sono stati effettuati i conguagli mediante i modd. DM10.
Per le concessioni di cui sopra, contraddistinte con il codice tipo intervento 392, le autorizzazioni al conguaglio (mod. IG 6 STR) conterranno l'avvertenza che la misura del trattamento è ridotta del 10 per cento, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di riduzione pari al 6,04 per cento.
Le imprese dovranno esporre gli importi da conguagliare con le seguenti modalità:
- indicheranno l'importo della CIGS prorogata in misura ulteriormente ridotta del 10 per cento (art. 1, comma 1,
- indicheranno l'importo della CIGS concessa in misura ridotta del 10 per cento (art. 1, comma 2,
Il contributo addizionale sulle predette integrazioni salariali, ove dovuto, sarà esposto con il previsto codice E400.
Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denuncie di mod. DM10/2 provvederà a memorizzare, dopo la fase di consolidamento, nell'archivio delle segnalazioni le denunce che presentano il codice G606 e G607 per la relativa consultazione o emissione liste.
Infine si evidenzia che le istanze dei lavoratori per i quali risulterà giustificata la mancata partecipazione ai lavori socialmente utili potrà dar luogo alla effettiva erogazione della prestazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 21, della citata
Pertanto i nominativi dei lavoratori interessati verranno comunicati direttamente alle SAP competenti a cura di questa Direzione centrale. Le SAP provvederanno ad erogare le prestazioni dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Il Direttore generale
Trizzino