§ 98.1.38110 - Circolare 17 luglio 1997, n. 159 .
Dirigenti di aziende industriali. Attuazione delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della Legge dell'8 agosto 1995, n. 335. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/07/1997
Numero:159

§ 98.1.38110 - Circolare 17 luglio 1997, n. 159 .

Dirigenti di aziende industriali. Attuazione delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della Legge dell'8 agosto 1995, n. 335. Ridefinizione aliquote contributive dovute alla gestione delle prestazioni temporanee.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Rideterminazione a decorrere dall'1° gennaio 1997 delle aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAI. Disposizioni per il conguaglio relativo ai mesi pregressi.

Il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, G.U. 25 giugno 1997 - serie generale - n. 146 - entrato in vigore il 10 luglio 1997 - ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'art. 1 del decreto, mentre fissa l'aliquota di contribuzione pensionistica dovuta all'INPDAI a decorrere dall'1° gennaio 1997 rispettivamente per gli iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995 e per gli iscritti antecedentemente all'1° gennaio 1996, ridefinisce le aliquote contributive delle prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate.

 

 

1. Iscritti successivamente al 31 dicembre 1995.

Per i dirigenti che non vantano un'anzianità contributiva INPDAI anteriore all'1° gennaio 1996, le aliquote sono ridotte a decorrere dall'1° gennaio 1997 come segue:

- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20 al 2,48 per i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 2,48 parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici art. 3 e 6 della legge 240 del 1984 - cfr. circ. n. 19 del 25 gennaio 1993, iscritte nella sezione agricola dei registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75, detta aliquota si riduce al 2,48 .

- L'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento .

 

 

2. Iscritti antecedentemente all'1° gennaio 1996

Per i dirigenti che vantano un'anzianità contributiva INPDAI anteriore all'1° gennaio 1996, le aliquote sono ridotte come segue:

Dall'1° gennaio 1997

- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20 al 4,84 (per i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota resta invariata) parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici art. 3 e 6 della legge n. 240 del 1984 - cfr. circ. n. 19 del 25 gennaio 1993, iscritte nella sezione agricola dei registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75, resta confermata detta aliquota ;

- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento .

Dall'1° gennaio 1998

- L'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 4,84 al 3,34 per i Dirigenti di cooperative che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 3,34 per i Dirigenti di cooperative agricole che applicano l'aliquota ridotta del 2,75, resta, invece, confermata detta aliquota .

Dall'1° gennaio 1999

- L'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 3,34 al 2,48 per i dirigenti di cooperative agricole l'aliquota si riduce dal 2,75 al 2,48 .

 

 

3. Operazioni di conguaglio

Il comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo in questione stabilisce, tra l'altro, che i contributi più elevati già versati a questo Istituto nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

Le aziende interessate potranno effettuare il versamento a questo istituto della contribuzione per i dirigenti alla gestione delle prestazioni temporanee sulla base delle nuove aliquote ridotte sin dalla denuncia contributiva relativa al mese di giugno scadenza 20 luglio 1997.

Il recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi dal mese di gennaio 1997 sino a quello di adeguamento alle nuove aliquote sarà effettuato con una delle denunce contributive relative ai mesi di luglio scadenza 20 agosto 1997 o agosto scadenza 20 settembre 1997 o settembre scadenza 20 ottobre 1997.

 

 

4. Modalità operative

I datori di lavoro, ai fini della compilazione della denuncia di mod. DM10/2, in relazione alla diversa misura dell'aliquota contributiva dovuta per gli assegni nucleo familiare, si atterranno alle seguenti modalità.

- Continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente all'1 gennaio 1996 utilizzando il previsto codice qualifica 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i previsti codici 300P rapporti con meno di 78 ore e 300S rapporti con più di 78 ore .

- Esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 utilizzando il codice qualifica di nuova istituzione 380. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 380P rapporti con meno di 78 ore e 380S rapporti con più di 78 ore.

- Continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente all'1 gennaio 1996 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996 cfr. circolare n. 2 dell'8 gennaio 1997 utilizzando il previsto codice qualifica 392, ovvero 392P e 392S per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

- Esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996 utilizzando il codice di nuova istituzione 381 per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 318P rapporti con meno di 78 ore e 381S rapporti con più di 78 ore.

Le aziende che occupano dirigenti nei paesi esteri non convenzionati ovvero nei paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale dovranno attenersi alle seguenti particolari modalità.

- Per i dirigenti occupati presso i paesi esteri non convenzionati posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione 4C restano ferme le modalità già previste in quanto detto personale è escluso dal contributo per gli assegni nucleo familiare pertanto, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende esporranno i dati relativi ai dirigenti utilizzando il codice qualifica .

- Per i dirigenti occupati presso i paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione 4Z la contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare, ove dovuta in relazione al tipo di convenzione, continuerà ad essere esposta con il codice 307E cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994 per i dirigenti iscritti al fondo in data anteriore all'1° gennaio 1996, mentre sarà esposta con il nuovo codice 380E per i dirigenti iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995. Il contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi continuerà ad essere esposto con i codici 302C e 302E.

 

 

 

5. Modalità per il recupero delle differenze contributive versate dall'1° gennaio 1997.

Ai fini del recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi da gennaio 1997, il relativo importo sarà indicato nei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici:

- Cod. R206, preceduto dalla dicitura rec. contr. ANF, per il recupero della differenza di aliquota per gli assegni nucleo familiare.

- Cod. R207, preceduto dalla dicitura rec. contr. TBC, per il recupero della differenza di aliquota dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Le aziende che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996 dovranno effettuare il recupero delle predette differenze al netto dei benefici operati a tale titolo.

Il predetto recupero potrà essere effettuato con più denunce contributive entro il termine sopra indicato del 20 ottobre 1997.

 

 

6. Modalità di compilazione del mod. 01/M.

Ferme restando le modalità di compilazione del mod. 01/M, si precisa che per i dirigenti per i quali spettano le agevolazioni contributive di cui all'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996, indicati sul mod. DM10/2 con il nuovo codice qualifica 381, dovrà essere riportato nella casella tipo rapp. del quadro B il nuovo codice 81.

Il Direttore generale

Trizzino