§ 98.1.38109 - Circolare 17 luglio 1997, n. 160 .
Art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Rivalutazione delle retribuzioni accertate figurativamente per periodi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/07/1997
Numero:160


Sommario
Art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Rivalutazione delle retribuzioni accertate figurativamente per periodi relativi a trattamenti di mobilità. 


§ 98.1.38109 - Circolare 17 luglio 1997, n. 160 .

Art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Rivalutazione delle retribuzioni accertate figurativamente per periodi relativi a trattamenti di mobilità.

 

Emanata dall'istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1 - Premessa

L'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, stabilisce che "per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT".

In applicazione dell'anzidetta disposizione, con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, è stato precisato che per le pensioni con decorrenza dall'1° gennaio 1993, qualora nel periodo di riferimento per determinazione della retribuzione pensionabile si collochino periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, le retribuzioni accreditate figurativamente per tali periodi sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dell'ISTAT.

Come è noto, poiché la generica formulazione della norma non consentiva una esatta individuazione dei relativi criteri applicativi, sono state sottoposte al Ministero del lavoro le problematiche emerse con riferimento alla richiamata disposizione.

Nel frattempo, con messaggio n. 29325 del 13 ottobre 1995, sono state date indicazioni alle sedi affinché le pensioni interessate dalla predetta normativa venissero liquidate in via provvisoria sulla base dei criteri di cui al messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992 (allegato 1).

Poiché il Ministero del lavoro ha fatto conoscere le proprie indicazioni in ordine a quanto richiesto, si impartiscono le istruzioni ai fini dell'applicazione della norma in questione sulla base dei chiarimenti forniti dal predetto Ministero.

 

 

2 - Criteri per la rivalutazione delle retribuzioni figurative

2.1 - Si è posto preliminarmente il problema di stabilire se debbano essere rivalutate tutte le retribuzioni accreditate figurativamente per i periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ovvero solo quelle accreditate nei mesi successivi al dodicesimo mese.

Al riguardo, il Ministero del lavoro, ritenendo che l'intendimento del legislatore nella predisposizione della norma in esame sia stato quello di offrire la più ampia tutela ai lavoratori posti in mobilità per lunghi periodi, ha precisato che, per i periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente deve interessare l'intero periodo di percezione del predetto trattamento.

2.2 - In merito al problema relativo alla periodicità della rivalutazione, ed in particolare se la stessa debba essere effettuata a cadenza mensile, in base alle variazioni dell'indice registrate in ciascun mese rispetto al precedente, ovvero a cadenza annuale, in base alle variazioni intervenute tra le medie annue degli indici, il Ministero ha ritenuto che la rivalutazione a cadenza mensile sia la più idonea a garantire un efficace e puntuale aggancio con la dinamica retributiva dei lavoratori in attività.

2.3 - Ulteriore problematica si è posta con riferimento alla scelta dell'indice da utilizzare.

Attualmente infatti l'ISTAT elabora mensilmente due diversi indici delle retribuzioni contrattuali:

- l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali, che fornisce l'andamento delle retribuzioni a parità di durata di lavoro;

- l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente, che invece tiene conto anche delle eventuali variazioni nella durata contrattuale del lavoro.

Considerato che l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente garantisce l'aggancio con l'effettiva dinamica retributiva dei lavoratori in attività, il Ministero del lavoro ha convenuto circa l'utilizzazione di tale indice.

2.4 - Gli indici sono disponibili secondo diverse classificazioni, per ogni classificazione esiste un indice degli impiegati, uno degli operai ed un indice globale.

Ai fini della pratica applicazione della norma, tenuto conto delle indicazioni del Ministero del lavoro, occorre fare riferimento alla classificazione analitica per gruppi di contratto e per qualifica fornita dall'ISTAT.

 

 

3 - Calcolo della pensione in presenza di retribuzioni figurative per periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno.

3.1 - Come precisato con circolare n. 50 del 1993, per le pensioni con decorrenza anteriore all'1° gennaio 1993 e, qualunque sia la decorrenza della pensione, per i periodi relativi ai trattamenti di modalità di durata continuativa non superiore all'anno, continuano a trovano applicazione le disposizioni di cui al citato messaggio n. 27757 del 1992.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, la retribuzione figurativa relativa ad ogni mese di percezione del trattamento di mobilità deve essere rivalutata in base alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribuzione presa a base per la determinazione della retribuzione figurativa. La rivalutazione in parola deve essere operata anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate per periodi di percezione del trattamento di mobilità che si collochino nell'anno di decorrenza della pensione e/o nell'anno precedente.

3.2 - Una volta effettuata la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente per i predetti periodi sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, la retribuzione di ciascun anno solare dovrà essere rivalutata sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare ai fini del calcolo della pensione.

In particolare, la retribuzione degli anni solari da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, mentre la retribuzione degli anni solari da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dall'1° gennaio 1993 deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 503 del 1992.

Considerato che la rivalutazione introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 503 del 1992 consente di attualizzare la retribuzione sulla base della quale è stata calcolata la retribuzione figurativa per mobilità, per le pensioni per le quali trova applicazione tale disposizione, le retribuzioni figurative per mobilità di ciascun anno solare devono essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazione all'anno solare nel quale si colloca la contribuzione figurativa, anziché con il coefficiente dell'anno al quale è stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo.

3.3 - La rivalutazione prevista dal citato articolo 3, comma 6, deve essere effettuata anche nei casi in cui i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all'anno debbano essere utilizzati ai fini del calcolo della quota di pensione in forma contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.

In tali casi la retribuzione figurativa rivalutata con i criteri di cui al punto 3.1 costituisce la base imponibile alla quale deve essere applicata l'aliquota di computo del 33 per cento prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

La contribuzione così ottenuta per ciascun anno solare deve essere rivalutata al tasso di capitalizzazione e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 503 del 1992 (vedi circolare n. 180 del 14 settembre 1996.)

 

 

4 - Aggiornamento degli indici

Considerato che gli indici delle retribuzioni sono attualmente pubblicati dall'ISTAT con un ritardo di due/tre mesi rispetto al periodo di riferimento, per evitare, nei casi in cui le retribuzioni figurative da rivalutare si collochino in periodi prossimi alla decorrenza della pensione, di ritardare la liquidazione della pensione fino all'acquisizione del valore anche degli ultimi indici da utilizzare, occorre procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni rivalutando sulla base dell'ultimo indice disponibile le retribuzioni figurative accreditate per i mesi per i quali non sono stati pubblicati gli indici.

Allorché saranno disponibili gli indici ISTAT relativi ai mesi mancanti si procederà alla liquidazione definitiva della pensione.

 

 

5 - Criteri di individuazione del settore di appartenenza

Ai fini dell'applicazione degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali forniti dall'ISTAT per rami di attività economica e contratti, tenuto conto che tali indici sono raggruppati secondo la classificazione delle attività economiche "ISTAT 91", il settore di appartenenza dell'azienda potrà essere individuato dal codice statistico contributivo (CSC) attribuito dall'INPS, riportato nel manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, nella colonna "CSC di prov. e att." e dal corrispondente codice ISTAT, riportato nella colonna "ISTAT 91".

Nei casi in cui per lo stesso CSC siano previsti più codici ISTAT 91 si dovrà fare riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP INPS. D.Lgs.

In particolare, si dovrà fare riferimento al codice ISTAT 91 nel caso di aziende già inquadrate nell'industria ai sensi della normativa vigente anteriormente all'articolo 49 della legge n. 88 del 1989 che, per effetto del regime transitorio previsto dal terzo comma dello stesso articolo, hanno mantenuto tale inquadramento fino al 31 dicembre 1996 (data di cessazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996), e che transitano, dall'1° gennaio 1997, nel settore terziario.

Tali attività sono evidenziate alle pagine da 41 a 44 del predetto manuale.

Parimenti, dovrà essere fatto riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP in tutti i casi in cui il CSC attribuito dall'INPS sia 1. 16.O1 (attività industriali non altrove classificate).

Essendo in corso di completamento da parte delle SAP l'attribuzione del codice ISTAT, allo stato attuale detto codice è visionabile, sul sistema AS400, consultando l'opzione "evidenza da archivi aziende", sub opzione "3" "archivio centrale aziende".

Una volta individuato il settore di appartenenza dell'azienda sulla base del codice ISTAT 91, dovrà essere rilevato il corrispondente ramo di attività economica o contratto fornito dall'ISTAT ai fini dell'applicazione dell'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali.

Ai fini della pratica applicazione della normativa in questione, si sta predisponendo una tabella riepilogativa contenente i valori dell'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente per tutti i mesi dal gennaio 1991 alla data più recente disponibile.

La tabella riporterà i valori dell'indice disaggregati per qualifica del dipendente (operaio o impiegato) e per tutti i rami di attività economica ed i contratti presi in esame nella rilevazione condotta dall'ISTAT; per consentire una più agevole utilizzazione, i valori dell'indice saranno riportati ad un'unica base (dicembre 1995), evitando così i problemi operativi connessi ai cambiamenti di base già intervenuti o che potranno intervenire in seguito nella serie originaria.

La tabella in questione, corredata dalle relative istruzioni e da opportune esemplificazioni, sarà trasmessa con successiva circolare, non appena l'ISTAT avrà completato la fornitura dei dati di base; nella stessa occasione saranno indicate le modalità di trasmissione e di utilizzazione dei successivi aggiornamenti mensili.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992

 

I.N. P.S. 

D.G. SERV. Prestazioni AGO 

Mittente Ufficio Normativa Pensioni 

 

 

 

 

 

Ai Direttori delle sedi 

 

Ai Direttori dei Centri Operativi 

OGGETTO: Contributi figurativi per periodi di godimento dell'indennità di mobilità. Valutazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Al paragrafo 7 della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992 avente ad oggetto "legge 23 luglio 1991, n. 223. Disposizioni in materia di indennità di mobilità" è stato precisato che la misura dei contributi figurativi accreditabili in relazione ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità va calcolata sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità.

"La contribuzione figurativa così determinata - è stato ulteriormente precisato - va attribuita per l'intero periodo di percezione dell'indennità di mobilità, senza alcun adeguamento o rivalutazione".

Quest'ultima circostanza ha costituito e tuttora - costituisce - in alcuni casi - motivo di apprensione per i lavoratori interessati i quali temono che una prolungata permanenza in mobilità possa avere effetti pregiudizievoli all'atto del pensionamento determinando - nei casi in cui i periodi di mobilità coincidono in tutto o in parte con quelli utili ai fini della rilevazione della retribuzione pensionabile - una progressiva riduzione della misura della misura della retribuzione pensionabile stessa.

In proposito è da tener presente che proprio allo scopo di evitare i pregiudizi ora paventati dai lavoratori in questione il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 279 del 7 dicembre 1984, ha stabilito, tra l'altro, che nei casi in cui i periodi presi a base per il calcolo del valore figurativo e quelli da coprire figurativamente afferiscono ad anni solari diversi, il coefficiente di rivalutazione da adottare ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile è quello relativo all'anno solare cui è stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo (vedi paragrafo 3 della circolare n. 671 R.C.V. e circ. n. 6O103 A.G.O. del 6 marzo 1985).

Tutto ciò avuto riguardo alla ratio che ha ispirato il legislatore nella formulazione dell'art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 che è quella di rivalutare le retribuzioni percepite in anni pregressi in base ai coefficienti stabiliti con riferimento all'anno in cui le retribuzioni stesse sono state in concreto percepite.

Al fine di dissipare eventuali residue perplessità che sullo specifico argomento dovessero manifestarsi, le sedi avranno cura di fornire, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, i chiarimenti di cui al presente messaggio.

Il Direttore generale

Trizzino