Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/07/1997 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Rivalutazione delle retribuzioni accertate figurativamente per periodi relativi a trattamenti di mobilità. |
§ 98.1.38109 - Circolare 17 luglio 1997, n. 160 .
Emanata dall'istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1 - Premessa
L'articolo 3, comma 6, del
In applicazione dell'anzidetta disposizione, con
Come è noto, poiché la generica formulazione della norma non consentiva una esatta individuazione dei relativi criteri applicativi, sono state sottoposte al Ministero del lavoro le problematiche emerse con riferimento alla richiamata disposizione.
Nel frattempo, con messaggio n. 29325 del 13 ottobre 1995, sono state date indicazioni alle sedi affinché le pensioni interessate dalla predetta normativa venissero liquidate in via provvisoria sulla base dei criteri di cui al messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992 (allegato 1).
Poiché il Ministero del lavoro ha fatto conoscere le proprie indicazioni in ordine a quanto richiesto, si impartiscono le istruzioni ai fini dell'applicazione della norma in questione sulla base dei chiarimenti forniti dal predetto Ministero.
2 - Criteri per la rivalutazione delle retribuzioni figurative
2.1 - Si è posto preliminarmente il problema di stabilire se debbano essere rivalutate tutte le retribuzioni accreditate figurativamente per i periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ovvero solo quelle accreditate nei mesi successivi al dodicesimo mese.
Al riguardo, il Ministero del lavoro, ritenendo che l'intendimento del legislatore nella predisposizione della norma in esame sia stato quello di offrire la più ampia tutela ai lavoratori posti in mobilità per lunghi periodi, ha precisato che, per i periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente deve interessare l'intero periodo di percezione del predetto trattamento.
2.2 - In merito al problema relativo alla periodicità della rivalutazione, ed in particolare se la stessa debba essere effettuata a cadenza mensile, in base alle variazioni dell'indice registrate in ciascun mese rispetto al precedente, ovvero a cadenza annuale, in base alle variazioni intervenute tra le medie annue degli indici, il Ministero ha ritenuto che la rivalutazione a cadenza mensile sia la più idonea a garantire un efficace e puntuale aggancio con la dinamica retributiva dei lavoratori in attività.
2.3 - Ulteriore problematica si è posta con riferimento alla scelta dell'indice da utilizzare.
Attualmente infatti l'ISTAT elabora mensilmente due diversi indici delle retribuzioni contrattuali:
- l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali, che fornisce l'andamento delle retribuzioni a parità di durata di lavoro;
- l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente, che invece tiene conto anche delle eventuali variazioni nella durata contrattuale del lavoro.
Considerato che l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente garantisce l'aggancio con l'effettiva dinamica retributiva dei lavoratori in attività, il Ministero del lavoro ha convenuto circa l'utilizzazione di tale indice.
2.4 - Gli indici sono disponibili secondo diverse classificazioni, per ogni classificazione esiste un indice degli impiegati, uno degli operai ed un indice globale.
Ai fini della pratica applicazione della norma, tenuto conto delle indicazioni del Ministero del lavoro, occorre fare riferimento alla classificazione analitica per gruppi di contratto e per qualifica fornita dall'ISTAT.
3 - Calcolo della pensione in presenza di retribuzioni figurative per periodi relativi a trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno.
3.1 - Come precisato con
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla
3.2 - Una volta effettuata la rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente per i predetti periodi sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, la retribuzione di ciascun anno solare dovrà essere rivalutata sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare ai fini del calcolo della pensione.
In particolare, la retribuzione degli anni solari da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'articolo 3 della
Considerato che la rivalutazione introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
3.3 - La rivalutazione prevista dal citato articolo 3, comma 6, deve essere effettuata anche nei casi in cui i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all'anno debbano essere utilizzati ai fini del calcolo della quota di pensione in forma contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.
In tali casi la retribuzione figurativa rivalutata con i criteri di cui al punto 3.1 costituisce la base imponibile alla quale deve essere applicata l'aliquota di computo del 33 per cento prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
La contribuzione così ottenuta per ciascun anno solare deve essere rivalutata al tasso di capitalizzazione e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del
4 - Aggiornamento degli indici
Considerato che gli indici delle retribuzioni sono attualmente pubblicati dall'ISTAT con un ritardo di due/tre mesi rispetto al periodo di riferimento, per evitare, nei casi in cui le retribuzioni figurative da rivalutare si collochino in periodi prossimi alla decorrenza della pensione, di ritardare la liquidazione della pensione fino all'acquisizione del valore anche degli ultimi indici da utilizzare, occorre procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni rivalutando sulla base dell'ultimo indice disponibile le retribuzioni figurative accreditate per i mesi per i quali non sono stati pubblicati gli indici.
Allorché saranno disponibili gli indici ISTAT relativi ai mesi mancanti si procederà alla liquidazione definitiva della pensione.
5 - Criteri di individuazione del settore di appartenenza
Ai fini dell'applicazione degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali forniti dall'ISTAT per rami di attività economica e contratti, tenuto conto che tali indici sono raggruppati secondo la classificazione delle attività economiche "ISTAT 91", il settore di appartenenza dell'azienda potrà essere individuato dal codice statistico contributivo (CSC) attribuito dall'INPS, riportato nel manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato alla
Nei casi in cui per lo stesso CSC siano previsti più codici ISTAT 91 si dovrà fare riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP INPS. D.Lgs.
In particolare, si dovrà fare riferimento al codice ISTAT 91 nel caso di aziende già inquadrate nell'industria ai sensi della normativa vigente anteriormente all'articolo 49 della
Tali attività sono evidenziate alle pagine da 41 a 44 del predetto manuale.
Parimenti, dovrà essere fatto riferimento al codice ISTAT 91 attribuito dalla SAP in tutti i casi in cui il CSC attribuito dall'INPS sia 1. 16.O1 (attività industriali non altrove classificate).
Essendo in corso di completamento da parte delle SAP l'attribuzione del codice ISTAT, allo stato attuale detto codice è visionabile, sul sistema AS400, consultando l'opzione "evidenza da archivi aziende", sub opzione "3" "archivio centrale aziende".
Una volta individuato il settore di appartenenza dell'azienda sulla base del codice ISTAT 91, dovrà essere rilevato il corrispondente ramo di attività economica o contratto fornito dall'ISTAT ai fini dell'applicazione dell'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali.
Ai fini della pratica applicazione della normativa in questione, si sta predisponendo una tabella riepilogativa contenente i valori dell'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente per tutti i mesi dal gennaio 1991 alla data più recente disponibile.
La tabella riporterà i valori dell'indice disaggregati per qualifica del dipendente (operaio o impiegato) e per tutti i rami di attività economica ed i contratti presi in esame nella rilevazione condotta dall'ISTAT; per consentire una più agevole utilizzazione, i valori dell'indice saranno riportati ad un'unica base (dicembre 1995), evitando così i problemi operativi connessi ai cambiamenti di base già intervenuti o che potranno intervenire in seguito nella serie originaria.
La tabella in questione, corredata dalle relative istruzioni e da opportune esemplificazioni, sarà trasmessa con successiva circolare, non appena l'ISTAT avrà completato la fornitura dei dati di base; nella stessa occasione saranno indicate le modalità di trasmissione e di utilizzazione dei successivi aggiornamenti mensili.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato
Messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992
I.N. P.S. |
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D.G. SERV. Prestazioni AGO |
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Mittente Ufficio Normativa Pensioni |
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Ai Direttori delle sedi |
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Ai Direttori dei Centri Operativi |
OGGETTO: Contributi figurativi per periodi di godimento dell'indennità di mobilità. Valutazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.
Al paragrafo 7 della
"La contribuzione figurativa così determinata - è stato ulteriormente precisato - va attribuita per l'intero periodo di percezione dell'indennità di mobilità, senza alcun adeguamento o rivalutazione".
Quest'ultima circostanza ha costituito e tuttora - costituisce - in alcuni casi - motivo di apprensione per i lavoratori interessati i quali temono che una prolungata permanenza in mobilità possa avere effetti pregiudizievoli all'atto del pensionamento determinando - nei casi in cui i periodi di mobilità coincidono in tutto o in parte con quelli utili ai fini della rilevazione della retribuzione pensionabile - una progressiva riduzione della misura della misura della retribuzione pensionabile stessa.
In proposito è da tener presente che proprio allo scopo di evitare i pregiudizi ora paventati dai lavoratori in questione il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 279 del 7 dicembre 1984, ha stabilito, tra l'altro, che nei casi in cui i periodi presi a base per il calcolo del valore figurativo e quelli da coprire figurativamente afferiscono ad anni solari diversi, il coefficiente di rivalutazione da adottare ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile è quello relativo all'anno solare cui è stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo (vedi paragrafo 3 della circolare n. 671 R.C.V. e
Tutto ciò avuto riguardo alla ratio che ha ispirato il legislatore nella formulazione dell'art. 3, comma 11, della
Al fine di dissipare eventuali residue perplessità che sullo specifico argomento dovessero manifestarsi, le sedi avranno cura di fornire, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, i chiarimenti di cui al presente messaggio.
Il Direttore generale
Trizzino