Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/03/1996 |
Numero: | 52 |
§ 98.1.35381 - Circolare 5 marzo 1996, n. 52 .
Osservanza delle procedure per l'emissione degli atti amministrativi relativi ai provvedimenti di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 comma 8.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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primari medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del |
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consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Si fa seguito alla
Come noto, l'art. 3, comma 8 della suddetta legge dispone - con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro che gli effetti delle variazioni della classificazione disposte d'ufficio decorrano dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o dal periodo di paga in corso alla data della richiesta dell'azienda, nel caso che la variazione venga operata su richiesta di quest'ultima.
L'applicazione della suddetta norma richiede, da parte delle SAP, il massimo rispetto delle procedure amministrative - onde evitare contenziosi che vedrebbero certamente soccombente l'Istituto con conseguenti danni economici allo stesso - finalizzate all'emissione dei provvedimenti delle variazioni di cui trattasi.
Pertanto, nell'ipotesi, peraltro ricorrente, che la variazione della classificazione venga disposta d'ufficio a seguito di accertamento ispettivo, è necessario che le SAP provvedano al rispetto della seguente procedura:
1) il provvedimento di variazione, anche se contenuto nel verbale di accertamento in maniera esplicita, dovrà essere comunque notificato alla azienda con lettera raccomandata, nella quale dovranno essere anche contenute le informazioni, per il datore di lavoro, delle aliquote contributive cui lo stesso sarà tenuto dal periodo di paga in corso - con riferimento alla legge soprarichiamata - alla data di notifica del provvedimento, nonché degli eventuali benefici contributivi connessi alla nuova classificazione;
2) dovranno essere, contestualmente, apportate le necessarie rettifiche al codice statistico contributivo dell'azienda, ai connessi codici di autorizzazione e dovranno essere apportate tutte le modifiche procedurali necessarie a consentire la corretta correntezza contributiva da parte dell'azienda.
Si è rilevato, infatti, che molte Sedi non provvedono alle variazioni dei codici statistico contributivi, presumibilmente, in attesa della decisione dei ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.
Tale procedura, anche alla luce della norma di legge soprarichiamata, non può essere più consentita.
Si interessano pertanto le Sedi all'attuazione delle disposizioni sopra impartite.
Il Direttore generale
Trizzino