Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/04/1997 |
Numero: | 57 |
§ 98.1.37596 - Circolare 1 aprile 1997, n. 57 .
D.Dirett. 26 luglio 1996 - Modificazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1995 relativo all'individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica degli impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali - Norme applicative specifiche in tema di depositi costieri .
Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero della marina mercantile.
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Alle capitanerie di porto |
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Loro sedi |
e, p.c. |
Al Comando generale del |
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corpo delle capitanerie |
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di porto |
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Sede |
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Al Ministero dell'interno |
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Dir. Gen. Prot. Civ. e Serv. Ant. |
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Roma |
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Al Ministero dell'interno |
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Dipartimento P.S. |
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Div. Armi ed Esplosivi |
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Roma |
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Al Ministero dell'industria, |
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commercio e artigianato |
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Dir. Gen. F.E.I.B. - Div. IX |
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Roma |
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Al Ministero delle finanze |
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Dip. Dogane e I.I. |
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Roma |
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Alla Regione siciliana |
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Assessorato industria |
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Palermo |
Come noto, con la
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1996 è stato pubblicato il D.Dirett. 26 luglio 1996 del Ministero dell'Industria, predisposto d'intesa con questo Ministero nonché con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Finanze, recante modifiche al testo ed ai relativi allegati A e B del decreto ministeriale 11 gennaio 1995 su richiamato.
Si indicano pertanto le modifiche attinenti le attività procedurali di competenza di questa Amministrazione introdotte con il D.Dirett. 26 luglio 1996.
1) il 3º comma dell'art. 2 del D.M. 11 gennaio 1995 è stato integrato con un ulteriore periodo con il quale viene rimarcata la competenza (già riconosciuta espressamente nel punto 1 dell'Accordo Procedimentale del 16 febbraio 1995) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 Cod. Nav. Per gli impianti costieri nell'ambito della procedura semplificata in questione.
2) il 4º comma dell'art. 2 dello stesso D.M. 11 gennaio 1995 è stato modificato nel senso di escludere l'obbligatorietà dei collaudi, ai sensi dell'art. 48 Cod. Nav., per le opere considerate nei punti da 5 a 13 dell'allegato A, sostituito dal su citato D.Dirett. 26 luglio 1996.
In tale contesto viene esplicitamente richiamata la potestà demandata dall'art. 49 Reg. Cod. alla precipua sfera di apprezzamento del capo del Compartimento di procedere a successive ispezioni e verifiche.
Alla luce delle su esposte modifiche normative, le indicazioni esplicative contenute nella
Ciò premesso il punto 5) rimane inalterato per quanto concerne la lettera a); la lettera b) riguarderà solamente le opere di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato A sostituito dal D.Dirett. 26 luglio 1996; mentre risulta così formulata la lettera c):
c) opere di cui ai punti da 5 a 13 dell'allegato A sostituito dal D.Dirett. 26 luglio 1996.
Per quanto attiene le fattispecie ivi previste questo Ministero emanerà direttamente l'autorizzazione di competenza, senza vaglio istruttorio e senza necessità di collaudo, fermo restando che in sede di verifica triennale ex art. 49 - 2º comma - Reg. Cod. Nav., saranno fatti gli opportuni accertamenti intesi a:
- verificare la rispondenza delle modifiche intervenute alle vigenti norme di sicurezza;
- accertare se le medesime siano realizzate in conformità al progetto autorizzato;
- constatare se le misure di sicurezza dell'intero impianto siano rimaste inalterate a seguito di tali variazioni.
L'Autorità marittima potrà, ovviamente, in dipendenza di tali innovazioni, effettuare, nella propria potestà discrezionale, sancita dal ripetuto art. 49 Reg. Cod. Nav. - I comma - controlli, verifiche o ispezioni ritenuti necessari.
La Regione Siciliana vorrà cortesemente confermare la propria esplicita adesione al recepimento delle norme contenute nel D.Dirett. 26 luglio 1996.
Con l'occasione si fa presente che - su conforme avviso del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato partecipato con nota 31 gennaio 1996, n. 950917, e sulla quale lo Scrivente ritiene di convertire - le normative semplificate relative alle "Opere Minori" di cui al D.M. 11 gennaio 1995 e al D.Dirett. 26 luglio 1996, vanno applicate anche agli impianti petrolchimici.