§ 41.1.229 - Circolare 30 giugno 1997, n. 10/97 - UARAL.
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche. Legge 15 marzo 1997, n. 59. Attività di consulenza sportello autonomie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:30/06/1997
Numero:10

§ 41.1.229 - Circolare 30 giugno 1997, n. 10/97 - UARAL.

Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche. Legge 15 marzo 1997, n. 59. Attività di consulenza sportello autonomie locali.

(G.U. 07 agosto 1997 n. 183).

 

 

     L'evoluzione normativa in tema di autonomie locali e l'emanazione di nuove leggi sull'argomento crea talora dubbi interpretativi sulla disciplina in materia di enti locali, con problemi anche di valenza pratica.

     Il profilarsi di cambiamenti notevoli, che conseguiranno all'emanazione dei decreti legislativi in attuazione della legge n. 59 /1997, e le modifiche introdotte dalla legge n. 127 /1997, rendono necessaria un'accorta lettura in chiave innovativa della attuale normativa in tema di ordinamento degli enti locali.

     Questa nuova fase di lettura della legge n. 142/1990 comporta il riesame di numerose questioni, su cui si è pronunciato questo Ministero, alla luce delle innovazioni legislative intervenute (come in particolare, sul numero degli assessori, sulle modalità e sulla funzione del giuramento del sindaco, nonché sui segni distintivi del sindaco, sulle competenze del consiglio e della giunta e sulle attribuzioni ai dirigenti, ecc.).

     In tale ambito lo sportello delle autonomie locali, costituito presso questo ufficio con l'approvazione della legge n. 142/1990, ritiene di poter offrire - anche in tale circostanza - la propria consulenza giuridico- amministrativa, per assicurare quel continuo sostegno agli operatori che è necessario per assicurare il migliore successo alla transizione normativa che la riforma legislativa comporta.

     Amministratori, operatori del diritto, università ed ogni altro ente che ne faccia richiesta, potranno continuare a richiedere - come sin qui è avvenuto - la consulenza di cui hanno bisogno direttamente o preferibilmente tramite le prefetture, in modo da ottenere una interpretazione unitaria delle leggi esistenti in materia.

     Al fine di offrire un aggiornamento sull'intera materia e di giungere ad un orientamento uniforme, in funzione delle esigenze emerse in sede locale, non si esclude - in futuro - la possibilità di organizzare uno specifico incontro, fra esperti del settore, funzionari indicati dalle prefetture e rappresentanti di questo Ministero nel corso del quale verranno affrontate le questioni teoriche e pratiche di maggior rilievo.

     Si prega intanto di voler dare immediata notizia della presente circolare alle amministrazioni locali e agli altri potenziali utenti del servizio.