§ 98.1.37557 - Circolare 24 marzo 1997, n. 209 .
Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti (D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 - Decreto Ministro Funzione Pubblica 5 maggio 1995 - [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1997
Numero:209

§ 98.1.37557 - Circolare 24 marzo 1997, n. 209 .

Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti (D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 - Decreto Ministro Funzione Pubblica 5 maggio 1995 - Circolare Ministro Funzione Pubblica 5 maggio 1995, n. 11 del 1995) - Comparto "Ministeri".

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

da direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - div. vii

at direzioni generali, ispettorati e servizio scuola materna - sede

at sovrintendenti scolastici - loro sedi

at provveditori studi - loro sedi

at dirigente div. ii - n. d.g.

at dirigente div. iii - n. d.g. -

e. p.c.

at presidenza consiglio ministri - dipartimento funzione pubblica ufficio relazioni sindacali - palazzo vidoni - roma -

at agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni

via del corso, 476 - 00186 roma

at gabinetto on. le ministro - sede -

at organizzazioni sindacali - loro sedi -

 

 

Con nota del 27 gennaio 1997, prot. n. 02802/8.0.249.8 il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta alla richiesta di puntuali indicazioni formulata dalla scrivente, ha confermato che, allo stato, permangono invariate le modalità ed i criteri di ripartizione dei permessi sindacali in argomento almeno finché non troverà concreta applicazione la disposizione dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio1996, n. 365.

Lo stesso Dipartimento ha precisato altresì che, in attesa dell'apposita specifica negoziazione dell'intera materia, che dovrà intervenire in sede di contrattazione collettiva nazionale presso l'ARAN, la materia dei permessi sindacali rimane regolamentata dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 (G.U. n. 80 del 5 aprile 1995), e dal Decreto attuativo del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 maggio 1995 (S.O. n. 96 alla G.U. n. 179 del 2 agosto 1995).

Pertanto, in applicazione della citata normativa, nonché della circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 maggio 1995, n. 11/95 (G.U. n. 167 del 19 luglio 1995), con la presente questa Amministrazione dà conto della determinazione e ripartizione del monte ore di permessi sindacali retribuiti disponibili presso questa Amministrazione per il 1997, fornendo le opportune note esplicative sulle modalità di fruizione sia dei medesimi che di quelli non retribuiti.

 

 

A) Permessi sindacali retribuiti.

Il monte ore complessivo di permessi disponibili presso questa Amministrazione per le Organizzazioni Sindacali aventi titolo viene quantificato rispettivamente in 6.400 ore per l'arca del personale dipendente inquadrato nelle qualifiche funzionali ed in 478 ore per l'autonoma separata area del personale con qualifica dirigenziale.

Per ciascuna delle suddette aree, i relativi monte ore di permessi sindacali retribuiti vengono ripartiti, secondo le modalità ed i criteri indicati nell'art. 3 del citato D.P.C.M. n. 770 del 1994, fra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

Per la determinazione della maggiore rappresentatività nell'amministrazione, viene confermato il requisito del possesso da parte delle Organizzazioni Sindacali di almeno il 5% delle deleghe conferite dal personale di ciascuna delle suddette aree per la riscossione del contributo sindacale.

A tal fine vengono utilizzati i dati rilevati in occasione dell'aggiornamento del repertorio delle Confederazione delle Organizzazioni Sindacali operanti nel pubblico impiego effettuato nell'anno 1996.

Pertanto, in attesa della rilevazione prevista per il 1997, sulla base dei predetti dati risultano aventi presumibilmente titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti in questa Amministrazione le seguenti Organizzazioni Sindacali:

a) per l'area del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali:

CONF.SAL, CISL, CGIL e UIL.

b) per la separata autonoma area del personale con qualifica dirigenziale:

CONF.SAL, CONFEDIR DIRSTAT, SINASCEL CISL, CIDA, CGIL CISL e UIL.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. n. 770 del 1994, il monte ore complessivo di permessi sindacali retribuiti, per ciascuna delle suddette aree, viene così ripartito:

- il 10% in parti uguali fra le OO.SS. aventi titolo;

- il restante 90% in misura percentuale rapportato al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, rilevato, come sopra detto, in occasione dell'aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego effettuato nell'anno 1996, salvi, ovviamente gli eventuali scostamenti derivanti dai dati circa la consistenza associativa delle confederazioni ed organizzazioni sindacali da rilevare nell'anno in corso.

Tenuto conto che i dati definitivi saranno disponibili solo a conclusione della predetta rilevazione e che pertanto il relativo provvedimento di ripartizione dei permessi sindacali potrà essere emanato solo a quella data e che in quella sede potrebbero verificarsi variazioni rispetto al precedente rapporto percentuale fra le Organizzazioni Sindacali, la presente ripartizione viene limitata ad un dodicesimo (1/12) per ogni mese di riferimento.

Si dà di seguito il dettaglio della ripartizione effettuata per ciascuna area di contrattazione:

- personale inquadrato nelle qualifiche funzionali:

Monte ore complessivo annuale = ore 6.400 (9014 x 0,71)

OO.SS. aventi titolo 

Ripartizione 10% in parti uguali 

Ripartizione 90% 

Totale monte ore annuale 

Monte ore mensile disponibile [*] 

CONFSAL 

160 

2.443 

2.603 

216 

CISAL 

160 

1.346 

1.506 

125 

CGIL 

160 

1.228 

1.388 

115 

UIL 

160 

743 

903 

75 

TOTALI 

640 

5.760 

6.400 

531 

[*] cifre approssimate per difetto

- Separata autonoma area di contrattazione del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali:

Monte ore complessivo annuale = ore 478 (673 x 0,71)

OO.SS. aventi titolo 

Ripartizione 10% in parti uguali 

Ripartizione 90% 

Totale monte ore annuale [*] 

Monte ore mensile disponibile [**] 

CONFSAL 

6,86 

117,56 

1245 

10 

CONFEDIR DIRSTAT 

6,86 

98,23 

105 

8 

SINASCEL CISL 

6,86 

61,19 

68 

5 

CIDA 

6,86 

53,14 

60 

5 

CGIL 

6,86 

45,09 

52 

4 

CISL 

6,86 

30,59 

38 

3 

UIL 

6,86 

24,15 

31 

2 

TOTALI 

48 

430 

478 

37 

[*] cifre arrotondate all'intero più prossimo

[**] cifre approssimate per difetto

I rappresentanti ed i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali sopra indicate, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri od orari per:

- l'espletamento del loro mandato;

- partecipazione a trattative sindacali;

- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi, equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'Amministrazione, non possono eccedere mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, i quattro giorni lavorativi e, comunque, le ventiquattro ore lavorative.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, verrà conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

I dirigenti sindacali che intendono usufruire dei permessi in questione devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.

L'Amministrazione autorizza i permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali giornalieri od orari.

L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti deve essere certificata, entro tre giorni, da parte dell'Organizzazione Sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso, alle SS.VV. che provvederanno, a loro volta, a darne comunicazione ai dirigenti delle Divv. II e III di questa Direzione Generale, rispettivamente per quanto attiene al personale dell'area dirigenziale ed a quello inquadrato nelle qualifiche funzionali.

Si precisa al riguardo che, salvo diverso espresso intendimento da parte dell'Organizzazione Confederale CONF.SAL, le richieste di fruire di permessi sindacali, nonché la certificazione dell'effettiva utilizzazione degli stessi da parte delle Organizzazioni che alle stese fanno riferimento (UNSA - SNADAS, UNSA - SULPI e SNALS), competono alla CONFSAL.

Per la trasmissione a questa Direzione Generale delle richieste di permessi sindacali retribuiti, da effettuarsi con la procedura automatizzata allo scopo istituita, valgono le istruzioni operative già a suo tempo comunicate.

 

 

B) Permessi sindacali non retribuiti.

I rappresentanti di strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali non retribuiti.

Tutte le Organizzazioni Sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per il "Comparto Ministeri", sia per quanto attiene al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali che per la separata autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, sono individuate nei relativi Decreti del Ministro per la Funzione Pubblica dell'1° dicembre 1994 (G.U. 22 dicembre 1994, n. 298) e successive modifiche ed integrazioni.

Ovviamente anche le Organizzazioni Sindacali che già fruiscono di permessi sindacali retribuiti possono altresì fruire di permessi sindacali non retribuiti.

Detti permessi non retribuiti possono essere autorizzati unicamente per:

- partecipazione a trattative sindacali;

- congressi e convegni di natura sindacale.

Per quanto attiene alle modalità, alle procedure ed ai limiti oggettivi vale quanto già precisato con riguardo ai permessi sindacali retribuiti.

Il direttore generale

- Damiano Ricevuto -