§ 98.1.37151 - Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 .
Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/01/1997
Numero:3

§ 98.1.37151 - Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 .

Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

 

Emanata dal Ministero dell'interno.

 

Prot. n. 09700826/15100/412

Roma, 20 gennaio 1997

 

 

 

Ai prefetti della Repubblica Loro Sedi 

 

Al Commissario di Governo per la provincia di Trento 

 

Al Commissario di Governo per la provincia di Bolzano 

 

Al Presidente della giunta regionale della Vale D'Aosta Aosta 

 

Ai Commissari di Governo 

 

 

Loro Sedi 

 

All'Istituto nazionale di Statistica - Viale Liegi n. 11 Roma 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la Funzione Pubblica - Roma 

 

Al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Roma 

 

Al Ministero della Difesa - Roma 

 

Al Ministero della Pubblica Istruzione gabinetto - Roma 

 

Al Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e per l'Università - Roma 

 

Al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Roma 

 

All'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Roma 

 

All'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblici - Roma 

 

e, per conoscenza: 

 

Al Gabinetto dell'on. le sig. Ministro - Sede 

 

Alla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e gli Affari del Personale - Sede 

 

Alla Scuola Superiore dell'Amministrazione Civile dell'Interno - Sede 

 

 

Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a., questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica.

L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, la certificazione della composizione del nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.

A tale certificazione, nel tempo, è stato equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento l'INPS rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati alla prestazione.

Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto, in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione, mentre i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.

In quest'ultima ipotesi, la certificazione della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti, non contrasta con la disposizione di cui alla citata circolare n. 11 del 1996.

Analogo discorso va effettuato per le notizie richieste dall'Amministrazione della Difesa per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.U.C.

In base alle predette considerazioni, sono, quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni comunali in relazione ai casi esposti.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere con ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale

(Gelati)