Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/10/1996 |
Numero: | 249 |
§ 98.1.36443 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E .
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Ulteriori chiarimenti in ordine alla soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alla Direzione regionale delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici del registro |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto |
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Ai Centri di servizio delle imposte dirette ed |
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indirette |
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Alle Direzioni centrali del dipartimento delle |
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entrate |
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Alla Direzione generale degli affari generali |
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e del personale |
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Al Segretario generale |
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Al Servizio per il controllo interno |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
Premessa
A seguito dell'emanazione della
In particolare si rileva che le cennate disposizioni, nel perseguire una effettiva semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabiliscono il principio che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente assistiti da un documento accompagnatorio, prescindendo dal titolo (traslativo o non traslativo della proprietà) a base della movimentazione.
Detto principio, avente carattere di generalità, trova una deroga nelle ipotesi in cui ci si avvalga della fatturazione differita per le cessioni e in caso di consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo (lavorazione, deposito etc.), in cui sussista l'esigenza di superare le presunzioni di cui all'art. 53 del
1. Utilizzazione di bolle di accompagnamento in giacenza.
Come è stato chiarito nella precedente
A tale riguardo si fa presente che per la numerazione del documento, in caso di utilizzo delle preesistenti bolle di accompagnamento, può ritenersi valida quella prestampata sulla bolla stessa e che non necessariamente occorre iniziare una nuova numerazione a decorrere dall'entrata in vigore del
Come già chiarito in passato in materia di normativa concernente la disciplina della bolla di accompagnamento, i documenti di cui al comma 3 dell'articolo unico del
2. Modalità di emissione del documento di cui all'articolo unico, comma 3 del
I documenti di cui all'articolo unico, comma 3, del
A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, per la spedizione o la consegna all'altra parte, i documenti, in base alle diverse esigenze aziendali, possono alternativamente:
- essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta
- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
Qualora per esigenze organizzative dell'azienda i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione.
In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, del
2.1 Tentata vendita.
Per quanto riguarda, in particolare, la tentata vendita si precisa che, ai fini della fatturazione differita, in luogo della nota di consegna per ogni singola cessione, è consentito di utilizzare anche la cosidetta "scheda clienti", in uso presso particolari settori commerciali, recante gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 3, del
3. Obblighi dei commercianti al minuto.
Con l'art. 12, comma 2, della
A seguito dell'abrogazione della normativa relativa alla bolla di accompagnamento, si precisano le modalità operative cui sono tenuti i suddetti contribuenti nelle fattispecie di seguito descritte:
a) nel caso di fatturazione immediata occorre:
- emettere lo scontrino fiscale previsto dal decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1983;
- emettere contestualmente la relativa fattura. A tal fine, è appena il caso di precisare che possono essere utilizzati gli stampati della fattura accompagnatoria di cui gli operatori sono ancora provvisti.
b) nel caso di fatturazione differita si deve:
- emettere lo scontrino fiscale;
- emettere un documento (di trasporto, di consegna, o altro idoneo documento) avente le caratteristiche di cui all'articolo unico, comma 3, del
- emettere, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, fattura differita per le cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente fra le stesse parti con l'indicazione degli estremi del documento (di trasporto, di consegna, etc.).
Tali fatture devono essere annotate distintamente, ai fini della liquidazione dell'imposta, nel registro di cui all'art. 23 del
Ai fini della distinzione tra i corrispettivi giornalieri totali e quelli oggetto di fatturazione differita le annotazioni dei relativi importi potranno essere effettuate sullo scontrino recante il totale giornaliero o nel documento di tra sporto o di consegna ovvero in altro idoneo documento. Quanto sopra in attesa della definitiva sistemazione normativa prevista con regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett. e), della
4. Trasporti promiscui di beni assoggettati e non all'obbligo della bolla di accompagnamento.
Com'è noto il trasporto di tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti soggetti ad accise, ad imposta di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del
Si precisa che, qualora il trasporto dei suddetti beni interessi anche altri beni per i quali non sussiste il predetto obbligo, nei documenti stessi possono, agli effetti di cui al comma 3 dell'articolo unico del
5. Spedizione dei beni a mezzo posta.
Qualora la movimentazione dei beni sia attuata dal contribuente tramite il servizio postale, si precisa che i documenti postali utilizzati per il trasferimento sono idonei a legittimare la fatturazione differita di cui all'art. 21, quarto comma, del
6. Trasporto attuato tramite più vettori.
Qualora il trasporto dei beni richieda la presenza di più vettori nell'ambito dell'intera tratta, il contribuente potrà, ai fini e per gli effetti del comma 3 dell'articolo unico del
7. Fatturazione anticipata rispetto al trasporto dei beni.
Con specifico riferimento all'ipotesi della fatturazione anticipata dell'intero importo delle operazioni, disciplinata dall'art. 6, quarto comma, del
8. Cessioni effettuate da agricoltori esonerati - art. 34, terzo comma, del
Al fine di non generare perplessità operative, appare opportuno rilevare che nell'ipotesi di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili, di cui all'art. 34, terzo comma, del
Si precisa, altresì, che, il documento di cui all'articolo unico comma 3 del
9. Trasporti di prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati.
Per quanto riguarda i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio si fa presente che le disposizione recate dal
10. Cessioni di beni con consegna a terzi.
Per quanto concerne, in particolare, la cessione di beni con consegna da parte dei soggetti che li hanno ricevuti per la lavorazione, si precisa che il documento emesso dall'assuntore della lavorazione o depositario è valido, ai fini del differimento della fatturazione della cessione dei beni, sempreché contenga, come già chiarito dalla soppressa Direzione generale delle tasse con risoluzione n. 385305 del 22 luglio 1981, oltre alla data, al numero, alla descrizione dei beni e alle generalità dell'eventuale incaricato del trasporto, anche gli elementi identificativi dell'assuntore della lavorazione o depositario, del cessionario terzo acquirente e del committente o depositante cedente.
Del pari per le cessioni con consegna di beni eseguite non direttamente al cessionario ma ad un terzo cessionario dello stesso (cliente del cessionario) è consentito avvalersi, ai fini della fatturazione differita, per entrambe le cessioni del documento sopra descritto come già precisato dalla risoluzione n. 330524 del'11 giugno 1981 della soppressa Direzione generale delle tasse. È appena il caso di fare presente che in entrambe le ipotesi sopra illustrate, occorre riportare nelle fatture differite gli estremi del documento formato dall'assuntore della lavorazione o depositario ovvero, nella seconda fattispecie descritta, dal primo cedente.
Circa, infine, le problematiche connesse alla utilizzazione del documento previsto, ai fini della fatturazione differita articolo unico, comma 3, del