§ 98.1.36443 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E .
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Ulteriori chiarimenti in ordine alla soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento .


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1996
Numero:249

§ 98.1.36443 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E .

D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Ulteriori chiarimenti in ordine alla soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici del registro  

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette ed  

 

indirette 

 

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle  

 

entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al Servizio per il controllo interno 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

Premessa

A seguito dell'emanazione della circolare 16 settembre 1996, n. 225/E, concernente la soppressione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento delle merci viaggianti, stabilita dall'articolo unico dei D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune fattispecie operative particolarmente frequenti che verranno, pertanto, separatamente esaminate nella presente circolare.

In particolare si rileva che le cennate disposizioni, nel perseguire una effettiva semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabiliscono il principio che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente assistiti da un documento accompagnatorio, prescindendo dal titolo (traslativo o non traslativo della proprietà) a base della movimentazione.

Detto principio, avente carattere di generalità, trova una deroga nelle ipotesi in cui ci si avvalga della fatturazione differita per le cessioni e in caso di consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo (lavorazione, deposito etc.), in cui sussista l'esigenza di superare le presunzioni di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972, con apposito documento.

 

 

1. Utilizzazione di bolle di accompagnamento in giacenza.

Come è stato chiarito nella precedente circolare n. 225/E del 1996, nulla vieta che le bolle di accompagnamento, che dovevano scortare i beni trasportati fino alle ore 24 del 26 settembre 1996, possano essere utilizzate ai fini dell'emissione del documento di trasporto o di altro idoneo documento di cui al comma 3 dell'articolo unico del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, fino all'esaurimento delle scorte. Si ritiene, comunque, che possa essere consentito al fine di non produrre modificazioni all'attuale assetto organizzativo delle imprese, di poter continuare a servirsi degli stampati o dei modelli in uso non utilizzando, ovviamente, negli stessi riferimenti normativi che hanno finora disciplinato i cennati documenti (D.P.R. n. 627 del 1978 e decreti ministeriali attuativi). Giova ribadire che gli elementi da indicare, anche in caso di utilizzo dei predetti stampati o modelli, sono limitati a quelli espressamente previsti dall'articolo unico, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ferma restando la facoltà per l'utilizzatore di aggiungerne altri in relazione alle eventuali esigenze aziendali ovvero ad altri obblighi di natura civilistica, e che per tali documenti non sussistono più gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 627 del 1978, ma soltanto quelli disposti dal suddetto D.P.R. n. 472 del 1996 e dalle relative istruzioni di cui alla circolare n. 225/E del 1996.

A tale riguardo si fa presente che per la numerazione del documento, in caso di utilizzo delle preesistenti bolle di accompagnamento, può ritenersi valida quella prestampata sulla bolla stessa e che non necessariamente occorre iniziare una nuova numerazione a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 472 del 1996.

Come già chiarito in passato in materia di normativa concernente la disciplina della bolla di accompagnamento, i documenti di cui al comma 3 dell'articolo unico del D.P.R. n. 472 del 1996 possono avere distinte serie di numerazione se emessi da diversi punti operativi dell'impresa (magazzini, filiali, punti vendita, ecc.).

 

 

2. Modalità di emissione del documento di cui all'articolo unico, comma 3 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

I documenti di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, devono essere emessi dagli operatori al fine di potersi avvalere della fatturazione differita, come disciplinata dall'articolo 21, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per il superamento delle presunzioni di cui all'articolo 53 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nelle fattispecie descritte in premessa.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, per la spedizione o la consegna all'altra parte, i documenti, in base alle diverse esigenze aziendali, possono alternativamente:

- essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n. 225/E del 1996;

- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.

Qualora per esigenze organizzative dell'azienda i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione.

In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ed al rispetto dei criteri di ordinata contabilità, pare opportuno che vengano emessi almeno in duplice copia.

2.1 Tentata vendita.

Per quanto riguarda, in particolare, la tentata vendita si precisa che, ai fini della fatturazione differita, in luogo della nota di consegna per ogni singola cessione, è consentito di utilizzare anche la cosidetta "scheda clienti", in uso presso particolari settori commerciali, recante gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996 senza ulteriori adempimenti, salvo quelli di conservazione previsti dall'art. 39, terzo comma, del ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972.

 

 

3. Obblighi dei commercianti al minuto.

Con l'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vigendo la disciplina della bolla di accompagnamento, era stato consentito ai commercianti al minuto, di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di non emettere lo scontrino fiscale qualora avessero fatto scortare i beni trasportati dalla bolla di accompagnamento integrata nell'ammontare del corrispettivo, ovvero da fattura accompagnatoria già prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 29 novembre 1978.

A seguito dell'abrogazione della normativa relativa alla bolla di accompagnamento, si precisano le modalità operative cui sono tenuti i suddetti contribuenti nelle fattispecie di seguito descritte:

a) nel caso di fatturazione immediata occorre:

- emettere lo scontrino fiscale previsto dal decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1983;

- emettere contestualmente la relativa fattura. A tal fine, è appena il caso di precisare che possono essere utilizzati gli stampati della fattura accompagnatoria di cui gli operatori sono ancora provvisti.

b) nel caso di fatturazione differita si deve:

- emettere lo scontrino fiscale;

- emettere un documento (di trasporto, di consegna, o altro idoneo documento) avente le caratteristiche di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996;

- emettere, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, fattura differita per le cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente fra le stesse parti con l'indicazione degli estremi del documento (di trasporto, di consegna, etc.).

Tali fatture devono essere annotate distintamente, ai fini della liquidazione dell'imposta, nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 per verificare la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali e le relative annotazioni nei registri delle operazioni effettuate, come precisato dalla soppressa Direzione generale delle tasse con circolare n. 60 del 10 giugno 1983.

Ai fini della distinzione tra i corrispettivi giornalieri totali e quelli oggetto di fatturazione differita le annotazioni dei relativi importi potranno essere effettuate sullo scontrino recante il totale giornaliero o nel documento di tra sporto o di consegna ovvero in altro idoneo documento. Quanto sopra in attesa della definitiva sistemazione normativa prevista con regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett. e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che escludono l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura. Per quanto concerne la movimentazione dei beni effettuata dai commercianti al minuto intercorrente tra i magazzini interni centralizzati e due o più punti di vendita, permane l'esclusione dall'obbligo delle registrazioni di cui all'articolo 14, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreché i trasporti di merce avvengano nell'ambito della stessa impresa, tra punti di vendita, dichiarati ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, situati nello stesso comune o in comune limitrofo.

 

 

4. Trasporti promiscui di beni assoggettati e non all'obbligo della bolla di accompagnamento.

Com'è noto il trasporto di tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti soggetti ad accise, ad imposta di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 505, risulta tuttora assoggettato all'obbligo di emissione di uno specifico documento di accompagnamento.

Si precisa che, qualora il trasporto dei suddetti beni interessi anche altri beni per i quali non sussiste il predetto obbligo, nei documenti stessi possono, agli effetti di cui al comma 3 dell'articolo unico del D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996, essere inclusi anche i suddetti altri beni nella considerazione che i predetti documenti di accompagnamento contengono, oltre agli elementi richiesti dal ripetuto comma 3, anche ulteriori, dettagliate indicazioni.

 

 

5. Spedizione dei beni a mezzo posta.

Qualora la movimentazione dei beni sia attuata dal contribuente tramite il servizio postale, si precisa che i documenti postali utilizzati per il trasferimento sono idonei a legittimare la fatturazione differita di cui all'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, ove gli stessi contengano gli elementi indicati dall'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996.

 

 

6. Trasporto attuato tramite più vettori.

Qualora il trasporto dei beni richieda la presenza di più vettori nell'ambito dell'intera tratta, il contribuente potrà, ai fini e per gli effetti del comma 3 dell'articolo unico del D.P.R. n. 472 del 1996, utilizzare i documenti di cui al medesimo comma 3, indicando almeno le generalità del primo incaricato del trasporto; si precisa, inoltre, che il predetto incaricato non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni.

 

 

7. Fatturazione anticipata rispetto al trasporto dei beni.

Con specifico riferimento all'ipotesi della fatturazione anticipata dell'intero importo delle operazioni, disciplinata dall'art. 6, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, si fa presente che i beni oggetto della cennata fatturazione possono essere, ovviamente, trasportati senza alcuno dei documenti indicati nell'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996.

 

 

8. Cessioni effettuate da agricoltori esonerati - art. 34, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e conferimento dei prodotti agricoli alle cooperative.

Al fine di non generare perplessità operative, appare opportuno rilevare che nell'ipotesi di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili, di cui all'art. 34, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, i beni viaggiano, come per il passato, senza documento di trasporto in quanto l'obbligo di provvedere all'emissione del documento di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996, ricade sul cessionario, sempre che questi intenda avvalersi della fatturazione differita. Naturalmente in caso di fatturazione immediata il cessionario deve procedere soltanto all'autofatturazione non essendo prescritta alcuna specifica documentazione per la movimentazione dei beni.

Si precisa, altresì, che, il documento di cui all'articolo unico comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1996, utilizzato per i conferimenti dei prodotti agricoli agli enti, cooperative od altri organismi associativi, può essere emesso dai suddetti organismi, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 34, settimo comma, in materia di emissione della fattura. In tal caso uno degli esemplari deve essere rilasciato al soggetto conferente e conservato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 39, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

 

9. Trasporti di prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati.

Per quanto riguarda i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio si fa presente che le disposizione recate dal D.P.R. n. 472 del 1996 non prevedono l'emissione di un documento di trasporto o di consegna in quanto tale documento, nell'ipotesi di fatturazione differita, deve essere emesso al momento dell'effettuazione dell'operazione di vendita presso il mercato.

 

 

10. Cessioni di beni con consegna a terzi.

Per quanto concerne, in particolare, la cessione di beni con consegna da parte dei soggetti che li hanno ricevuti per la lavorazione, si precisa che il documento emesso dall'assuntore della lavorazione o depositario è valido, ai fini del differimento della fatturazione della cessione dei beni, sempreché contenga, come già chiarito dalla soppressa Direzione generale delle tasse con risoluzione n. 385305 del 22 luglio 1981, oltre alla data, al numero, alla descrizione dei beni e alle generalità dell'eventuale incaricato del trasporto, anche gli elementi identificativi dell'assuntore della lavorazione o depositario, del cessionario terzo acquirente e del committente o depositante cedente.

Del pari per le cessioni con consegna di beni eseguite non direttamente al cessionario ma ad un terzo cessionario dello stesso (cliente del cessionario) è consentito avvalersi, ai fini della fatturazione differita, per entrambe le cessioni del documento sopra descritto come già precisato dalla risoluzione n. 330524 del'11 giugno 1981 della soppressa Direzione generale delle tasse. È appena il caso di fare presente che in entrambe le ipotesi sopra illustrate, occorre riportare nelle fatture differite gli estremi del documento formato dall'assuntore della lavorazione o depositario ovvero, nella seconda fattispecie descritta, dal primo cedente.

Circa, infine, le problematiche connesse alla utilizzazione del documento previsto, ai fini della fatturazione differita articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996, per le cessioni di beni all'esportazione verso paesi extracomunitari e, in particolare, per le cessioni cosiddette "triangolari" che comportano, com'è noto, la non imponibilità all'I.V.A. anche per la cessione interna, ove il cessionario non entri materialmente in possesso dei beni all'interno del territorio comunitario, si fa riserva di illustrare con ulteriori separate istruzioni la relativa disciplina. Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria interessate sono invitati a curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.