Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/09/1996 |
Numero: | 225 |
§ 98.1.36323 - Circolare 16 settembre 1996, n. 225/E .
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, concernente la soppressione dell'obbligo di remissione della bolla di accompagnamento .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alla Direzione regionale delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici del registro |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto |
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Ai Centri di servizio delle imposte dirette ed |
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indirette |
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Alle Direzioni centrali del dipartimento |
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delle entrate |
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Alla Direzione generale degli affari generali |
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e del personale |
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Al Segretario generale |
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Al Servizio per il controllo interno |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di |
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Finanza |
1 - Generalità.
Com'è noto, con l'art. 3, comma 147, lettera d), della
In virtù della suddetta disposizione di cui alla
Le norme contenute nel suddetto decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dal 27 settembre 1996.
In particolare, con il comma 1 dell'articolo unico del
Va sottolineato che l'efficacia abrogativa della disposizione recata dal comma 1 del citato
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le nuove norme, abolendo l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento non prevedono divieti per l'utilizzazione degli stessi a fini diversi da quelli fiscali. Per tale motivo, qualora le tipografie, i rivenditori e gli utilizzatori abbiano in giacenza gli stampati relativi alle bolle di accompagnamento, gli stessi possono essere ceduti e/o utilizzati fino all'esaurimento delle scorte, limitando la compilazione delle bolle ai soli elementi essenziali richiesti per il nuovo documento semplificato di trasporto o di consegna cui si farà cenno successivamente. Appare evidente che tali documenti soggiacciono non più ai previgenti obblighi (annotazione negli appositi registri, sottoscrizione da parte del vettore o del destinatario, etc.), ma solo a quelli disposti dal comma 3 del
Ciò premesso, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nell'applicazione della nuova disciplina, si forniscono i seguenti chiarimenti.
2 - Documentazione relativa al trasporto dei beni.
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al citato decreto n. 472 del 1996, occorre considerare, ai fini della relativa documentazione, che nel trasporto dei beni ricorrono, di norma, quattro diverse situazioni:
- trasporto di beni con fatturazione immediata;
- trasporto di beni con fatturazione differita;
- trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà;
- trasporto di beni per la tentata vendita.
2.1 - Trasporto di beni con fatturazione immediata
I soggetti che emettono fattura ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del
Al riguardo si conferma il contenuto della
Pertanto l'adempimento in parola deve ritenersi soddisfatto qualora l'operatore emetta la fattura entro le ore 24 del giorno in cui, nei termini sopra esposti, è stata effettuata l'operazione.
Del pari si ribadisce quanto chiarito, tra l'altro, con le risoluzioni ministeriali n. 360879 del 30 aprile 1986 e n. 571134 del 19 luglio 1988 della soppressa Direzione generale delle tasse, che autorizzano la trasmissione, tramite sistemi informativi, del contenuto delle fatture che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente ed il destinatario.
2.2 - Trasporto di beni con fatturazione differita
Particolare interesse assume la previsione normativa contenuta nel comma 3 del
Al riguardo si ricorda che il menzionato articolo 21, quarto comma, secondo periodo, consente, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni stessi, purché contenga l'indicazione della data e del numero dei documenti medesimi.
Gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione sopra descritta devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal citato comma 3 del
1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);
2) generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, secondo le indicazioni recate dall'articolo 21, secondo comma, n. 1, del
3) la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. In particolare, per quanto concerne la quantità, si deve reputare sufficiente l'indicazione in cifre, essendo venuta meno, a seguito della soppressione, la previsione normativa contenuta nell'articolo 1, secondo comma, lettera b), del
È appena il caso di far presente che oltre ai citati elementi occorre numerare progressivamente il suddetto documento, in virtù della disposizione recata dal ripetuto articolo 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972 laddove, ai fini dell'emissione della fattura differita, viene previsto che in quest'ultima vi sia l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto o di consegna. La stessa disposizione stabilisce inoltre che al documento di trasporto in argomento è equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.
Al riguardo si precisa che i cennati documenti di trasporto o di consegna che consentono di avvalersi della fatturazione differita, devono, ovviamente, essere conservati, a norma dell'articolo 39, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972.
2.3 - Trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà
Il combinato disposto di cui all'articolo 53, primo e terzo comma, del
Al riguardo si fa presente che, nell'interpretare il contenuto dell'articolo 53, terzo comma, ultimo periodo, del decreto n. 633 del 1972, la soppressa Direzione generale delle tasse con la risoluzione n. 370567 del 9 novembre 1981, ha precisato che la presunzione di cessione può essere superata, anche mediante "qualsiasi tipo di documentazione" purché la stessa sia conservata in conformità al predetto articolo 39.
Ciò premesso, si ritiene che il documento di trasporto o altro documento emesso per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3, del
Agli effetti dei superamento della suddetta presunzione il documento, ovviamente, dovrà contenere l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni etc.) con l'obbligo di conservazione a norma del già richiamato articolo 39 del
2.4 - Trasporto di beni per la tentata vendita
Qualora il trasporto dei beni avvenga nel contesto della "tentata vendita" gli operatori, ai fini della fatturazione immediata, per superare le presunzioni di cui all'articolo 53 del
Se, invece, gli operatori interessati intendono avvalersi della fatturazione differita possono, prima di intraprendere il viaggio, al fine di superare la predetta presunzione, predisporre il documento di trasporto generale, di cui al citato articolo 1, comma 3, del
2.5 - Interscambio commerciale italo - sammarinese
A seguito della soppressione del
A tale decreto del 1979, peraltro, fanno espressamente rinvio gli articoli 2 e 9 del decreto 24 dicembre 1993 del Ministro delle finanze che, allo stato attuale, disciplina i rapporti di scambio tra i due Stati.
Al riguardo si fa presente che, essendo venute meno per i motivi suesposti le suddette disposizioni normative, l'obbligo di emissione di un documento di trasporto o di consegna da parte dell'operatore italiano che invia i beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, continua a sussistere, in virtù dello scambio di note che i due Stati hanno sottoscritto in data 21 dicembre 1972.
In particolare si precisa che il citato documento di trasporto o di consegna deve contenere i seguenti dati:
- la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;
- la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati, nonché la data di effettuazione dell'operazione e le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto.
Una copia del documento deve restare in possesso dell'emittente mentre almeno altre due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di San Marino, all'atto dell'introduzione dei beni in detto territorio.
Si evidenzia, altresì, come già chiarito nel precedente punto 2.2, l'opportunità che su tale documento venga indicata la causale del trasporto.
Con comunicazione del 13 settembre 1996 la Repubblica di San Marino ha confermato che l'obbligo di emissione del documento di cui trattasi continua a sussistere anche per i beni provenienti, a qualsiasi titolo, dal suddetto Stato .
3 - Organi ammessi alla vigilanza in itinere.
Il comma 2 dell'articolo unico del decreto n. 472 del 14 agosto 1996, stabilisce che "restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto. Al riguardo si rileva che la lettura della norma deve essere correlata a quanto stabilito da uno dei preliminari del decreto presidenziale in rassegna, il quale è così formulato: "Ritenuto che ai sensi degli articoli 51 e 52 del
Pertanto si è dell'avviso che il legislatore abbia voluto attribuire, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza la potestà di controllo dei trasporti in itinere, al fine di acquisire dati e notizie utili per l'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali, anche sulla base di quanto previsto dal disposto di cui all'ottavo comma del citato articolo 52.
In ordine, poi, ai poteri da esercitare in sede di verifica, sarà cura degli organi di controllo appurare la puntuale rispondenza di quanto dichiarato dall'incaricato del trasporto in merito alla consistenza delle merci. Inoltre, attraverso ispezioni da eseguirsi successivamente, a cura della Guardia di Finanza o dell'Ufficio I.V.A. competente, si procederà alla constatazione dell'effettiva destinazione dei beni e della relativa fatturazione, qualora il trasporto consegua ad una operazione di cessione.
4 - Abrogazione delle fonti secondarie.
L'ultimo comma del
Ciò in quanto, essendo state abrogate le norme del
Si segnala, infine, che in ordine alle implicazioni che la soppressione della bolla di accompagnamento e l'introduzione del nuovo documento di trasporto o di consegna possono avere per il settore del commercio al minuto e attività assimilate, con particolare riferimento agli obblighi di certificazione dei corrispettivi, saranno forniti ulteriori chiarimenti, con separate istruzioni, al fine di coordinare le nuove disposizioni con quelle previste dai due regolamenti, predisposti dallo scrivente e già approvati dalle competenti Commissioni Parlamentari rispettivamente in materia di equiparazione, ai fini della certificazione dei corrispettivi, della ricevuta fiscale alla scontrino fiscale e viceversa, nonché di semplificazione degli adempimenti contabili e documentali, di cui è imminente l'ultimazione dell'iter di approvazione presso i competenti organi.