§ 98.1.36164 - Circolare 10 luglio 1996, n. 100/96 .
Versamento all'INPS di contribuzioni aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario (art. 2, commi 18, 19 e 21 della legge n. 549 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1996
Numero:100


Sommario
Art. 2 
Art. 3 


§ 98.1.36164 - Circolare 10 luglio 1996, n. 100/96 .

Versamento all'INPS di contribuzioni aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario (art. 2, commi 18, 19 e 21 della legge n. 549 del 1995).

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

Agli Ispettorati regionali e 

 

provinciali del lavoro 

 

Loro sedi 

 

Agli Uffici regionali e 

 

provinciali del lavoro e 

 

M.O. 

 

Loro sedi 

 

Alla Regione siciliana 

 

assessorato regionale 

 

lavoro e previdenza 

 

sociale 

 

Alla Provincia autonoma di 

 

Trento Dipartimento per 

 

le attività economiche e 

 

lavoro 

 

Servizio lavoro 

 

Alla Provincia autonoma di 

 

Bolzano 

 

Assessorato per gli 

 

affari sociali 

 

All' I.N. P.S. 

 

Direzione Generale 

 

Via Ciro il Grande, 21 

 

00100- Roma 

 

 

Le disposizioni in oggetto prevedono che siano gravate da una contribuzione aggiuntiva, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'INPS, quelle prestazioni che:

a) eccedono le 40 ore nel caso di regime di orario settimanale;

b) eccedono la media di 40 ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale (che comunque non può essere superiore a 12 mesi) previsto dai C.C.N. L. ovvero, in applicazione di questi, dai contratti collettivi aziendali o di 2 livello.

Tale maggiorazione non trova applicazione per le imprese con meno di 16 dipendenti. Non trova applicazione, inoltre, nei confronti del personale che svolge funzioni direttive, nonché per specifiche attività da individuare con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro.

L'obbligo della contribuzione aggiuntiva viene escluso anche nel caso in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro (alla condizione che tale riduzione venga effettivamente goduta).

Le predette disposizioni vanno lette tenendo conto di due elementi.

Da un lato, si deve tenere conto che intenzione del legislatore è stata quella di non innovare il quadro precedente in materia di orario di lavoro se non limitatamente alla materia della contribuzione aggiuntiva posta sulle ore di lavoro straordinario. Ed in effetti la disposizione in oggetto ha un'efficacia implicitamente abrogativa dell'articolo 5-bis, comma 4, del R.D. n. 692 del 1923. Più precisamente, intenzione del legislatore, come risultante dei lavori preparatori, è stata quella di estendere il preesistente meccanismo di penalizzazione delle ore di lavoro straordinario - in precedenza operante solo nei confronti delle ore successive alle 48 e solo nel settore industriale - ma senza innovarne radicalmente tutti gli elementi costitutivi.

Dall'altro lato, si deve tener conto che la finalità, perseguita dal legislatore, è quella di disincentivare il ricorso al lavoro straordinario e di incentivare la flessibilità dell'orario, sul presupposto che da una riduzione del ricorso al lavoro straordinario e da un aumento della flessibilità dell'orario possano conseguire riflessi positivi sui livelli occupazionali.

Dalle predette considerazioni si ricava che la lettura della norma va compiuta riconfermando tutti gli elementi della precedente prassi applicativa, ovviamente nella misura in cui non entrino esplicitamente in contrasto, sul piano sistematico, con i contenuti della nuova disciplina.

 

 

A) Ambito di applicazione della disciplina

a1) La nuova disciplina, a differenza della precedente, che trovava applicazione solo nei confronti delle imprese industriali, trova applicazione nei confronti delle imprese di tutti i settori produttivi.

a2) La nuova disciplina trova applicazione alle imprese che occupano più di 15 dipendenti. Trova inoltre applicazione alle imprese industriali che occupano meno di 16 dipendenti, relativamente alle ore di lavoro effettuate oltre la 48. Per quel che riguarda le modalità di computo dei dipendenti dell'impresa si rinvia ai noti criteri in materia di dimensione aziendale.

 

 

B) Nozione di lavoro straordinario

b1) A differenza della precedente disciplina, che configurava come ore di lavoro straordinario quelle prestate oltre le 48, la nuova disciplina configura come ore di straordinario quelle prestate oltre le 40.

È da avvertire che questa modifica rileva unicamente ai fini della contribuzione aggiuntiva, rimanendo invariata quindi la nozione legale di lavoro straordinario prevista dall'art. 5 del R.D. n. 692 del 1923.

b2) Per quel che riguarda le modalità di computo della soglia oraria, oltrepassata la quale si configura il lavoro straordinario, si chiarisce che tale soglia va individuata con riferimento ai criteri di computo dell'orario stabilito dalle parti in sede di contrattazione collettiva ai fini del pagamento della maggiorazione prevista per le ore eccedenti quelle ordinarie.

Sono comunque da non calcolare, ai fini del computo della predetta soglia, i periodi di non lavoro che siano stati concordati a livello collettivo con la finalità di ridurre l'orario (ad esempio, sotto forma di ferie aggiuntive o permessi) o tutelare la salute (ad es. pausa per refezione o riposi intermedi).

 

 

C) Contribuzione aggiuntiva - Modalità di computo

Nell'interpretare la disposizione in oggetto si deve tenere presente che intenzione del legislatore non era quella di apportare modifiche alla nozione di retribuzione con riferimento alla quale computare il contributo. Questo è peraltro comprovato dal fatto che nella formulazione della nuova disposizione si sono testualmente riprodotte le parole contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, come integrato dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079; è inoltre comprovato dal fatto che le maggiori entrate prodotte dalla nuova normativa sono state computate con riferimento al parametro rappresentato dalla entrate prodotte dalla vecchia disposizione. Deve quindi essere mantenuta la consolidata interpretazione secondo la quale il contributo va calcolato sulla retribuzione prevista per le ore di lavoro normali. Nella determinazione della base contributiva devono pertanto essere escluse le maggiorazioni retributive previste per le ore di lavoro supplementare o straordinario.

 

 

D) Contribuzione aggiuntiva. Misura

La maggiorazione contributiva è dovuta da tutte le imprese con più di 15 dipendenti nella misura del 5% della retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate oltre le 40. Le sole imprese industriali che abbiano più di 15 dipendenti sono assoggettate ad una maggiorazione del prelievo contributivo pari al 10% per le ore successive alla 44 e fino alla 48, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese industriali stesse sono assoggettate ad una maggiorazione contributiva del 15% per le ore effettivamente prestate oltre la 48.

È appena il caso di chiarire che il prelievo del 15% gravante sulle imprese industriali per le prestazioni eccedenti al 48 ora non si aggiunge a quello previsto dall'articolo 5 bis, comma 4 del R.D. n. 692 del 1923 poiché quest'ultima disposizione è stata implicitamente abrogata.

 

 

E) Prestazioni di lavoro non assoggettate a contribuzione aggiuntiva.

e1) Anche se la legge nulla dice al riguardo, è appena il caso di far presente che le disposizioni in oggetto non trovano applicazione, per la natura del rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione, ai lavoratori a domicilio.

e2) Le disposizioni in oggetto ribadiscono la esclusione del personale con funzioni direttive dalla contribuzione aggiuntiva. La esclusione si giustifica con la considerazione che si tratta di categoria di lavoratori ai quali non trova applicazione la legge in materia di orario di lavoro. In materia ci si deve quindi riferire alla prassi interpretativa inerente alla configurazione della nozione relativa al predetto personale.

e3) L'obbligo della contribuzione aggiuntiva non sorge con riferimento a specifiche attività che la legge prevede vengano individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto è in corso di perfezionamento.

Poiché, dato il tempo trascorso, non è opportuno ulteriormente rinviare al momento del perfezionamento del predetto decreto la applicazione della normativa, si allega lo schema di decreto affinché la predetta normativa possa trovare applicazione immediata per tutte le attività in esso non contemplate.

F) Svolgimento di lavoro straordinario e riduzione di orario.

Il primo periodo del comma 21 prevede che, nei casi in cui lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro, la contribuzione aggiuntiva non sia dovuta a condizione che la riduzione di orario venga effettivamente goduta. L'applicazione di questa disposizione non presenta particolari problemi qualora venga definito un recupero certo ed in termini stabiliti, con possibilità di riscontro. Quando invece non venga predefinito l'effettivo godimento, l'azienda dovrà comunque corrispondere all'INPS la contribuzione aggiuntiva e potrà compensarla sul versamento successivi solo quando sia intervenuta la fruizione della riduzione.

Il Ministro

Firmato

 

 

Allegato

La contribuzione di cui all'art. 2, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non è dovuta:

a - per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;

b - per i valori di cui alla tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni ed integrazioni, nei periodi ed alle condizioni ivi previste, nei casi in cui vengano effettuati sulla base di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale verticale;

c - per i commessi vaggiatori o piazzisti;

d - per il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna nonché per il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;

e - per gli operai agricoli a tempo determinato;

f - per i giornalisti professionisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa nonché per quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

g - per il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e agenzie di stampa;

h - per il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

i - per i lavori di cui all'articolo 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 2

La contribuzione non è altresì dovuta nei casi di straordinario reso, dal personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio nei settori sotto indicati:

a - per il personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali nonché per il personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;

b - per il personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua nonché per il personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

     Art. 3

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione al 1 gennaio 1996, in conformità al disposto dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il ministro del lavoro e

della previdenza sociale

Il Ministro

del Tesoro