§ 98.1.35910 - Circolare 22 maggio 1996, n. 132/E .
Articolo 3, comma 98, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Versamento delle maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/05/1996
Numero:132


Sommario
Articolo 3, comma 98, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Versamento delle maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese corrisposti fino al 31 ottobre 1995 e presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei sostituti d'imposta. 


§ 98.1.35910 - Circolare 22 maggio 1996, n. 132/E .

Articolo 3, comma 98, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Versamento delle maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese corrisposti fino al 31 ottobre 1995 e presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei sostituti d'imposta.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Premessa

L'art. 3, comma 98, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto che i soggetti indicati nel titolo terzo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte sulle somme e gli altri valori (la essi corrisposti ed a presentare, in qualità di sostituti & imposta, la dichiarazione di cui all'art. 7 del medesimo decreto, sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. le maggiori ritenute relative ai compensi in natura ed ai rimborsi spese liquidati coi sistema del piè di lista, corrisposti fino ai 31 ottobre 1995.

La stessa disposizione ha previsto inoltre che i predetti soggetti sono ammessi a presentare, entro lo stesso termine del 31 maggio 1996, senza applicazione delle relative sanzioni, le dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferisce il versamento delle maggiori ritenute relative ai compensi in natura ed ai rimborsi spese suddetti, all'uopo utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi d'imposta con apposito decreto ministeriale.

Nei successivi commi 99, 100 e 101 sono stati infine disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dal versamento delle maggiori ritenute e dalla presentazione delle dichiarazioni integrative, anche per quel che concerne le eventuali azioni accertatrici già avviate e le controversie pendenti.

Ciò premesso, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra richiamate si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

 

Ambito soggettivo

Sono legittimati a presentare le dichiarazioni integrative di cui all'art. 3, comma 98, della legge in oggetto tutti i sostituti d'imposta che hanno corrisposto, fino al 31 ottobre 1995, compensi in natura e rimborsi spese su base documentale senza assoggettarli alle previste ritenute alla fonte e senza indicarli nella dichiarazione modello 770, anche nel caso in cui le violazioni relative all'omesso versamento ed all'omesso dichiarazione siano state già rilevate ed anche se alla data del 31 maggio 1996 pendano controversie.

In altri termini, (leve trattarsi dei compensi e dei rimborsi meglio specificati nel successivo paragrafo, non evidenziati, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni rese dai soggetti eroganti in qualità di sostituto d'imposta, in quanto l'inclusione di tali importi nel modello 770 comporta in ogni caso il recupero dell'imposta non versata in base all'art. 36 - bis del citato D.P.R. n. 600 dei 1973 ed esclude l'applicazione della disciplina in esame.

Attesa la formulazione della disposizione in commento, si osserva inoltre che possono fruire del trattamento in questione soltanto quei sostituti d'imposta che hanno presentato la dichiarazione modello 770, anche se con ritardo non superiore ad tiri mese, in quanto la dichiarazione è correlata alla indicazione sia dei maggiori imponibili - costituiti dai compensi in natura e dai rimborsi spese suddetti - che delle maggiori ritenute e, quindi, è stata prevista essenzialmente quale dichiarazione integrativa volta a rettificare quelle già presentate.

 

 

Ambito oggettivo

Come già anticipato, possono formare oggetto del versamento delle maggiori ritenute e delle dichiarazioni integrative in questione soltanto i redditi costituiti dai compensi in natura e dai rimborsi spese liquidati sulla base di documenti giustificativi.

Relativamente ai rimborsi spese liquidati sulla base di documenti giustificativi, si rileva che rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in commento non solo le ipotesi in cui i rimborsi in rassegna siano relativi, ad esempio, alle trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale, salve ovviamente le esclusioni espressamente previste dalla legge, ma anche quelli relativi alle trasferte fuori del territorio comunale non assoggettati a ritenuta.

Conseguentemente, restano esclusi dal trattamento agevolativo in esame tanto i rimborsi forfetari quanto i compensi in danaro già corrisposti entro la predetta data del 31 ottobre 1995 e non assoggettati al prelievo alla fonte. Trova così espressa conferma, sia pure in un provvedimento di carattere agevolativo, l'obbligo di assoggettare in ogni caso alle pertinenti ritenute alla fonte i redditi in natura.

Attesa l'ampia formulazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 98, della legge in oggetto, i compensi ed i rimborsi di che trattasi possono riguardare i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo, nonché le provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'art. 25 - bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973.

Ai fini della misura delle ritenute alla fonte, i sostituti d'imposta devono avere riguardo a quelle che si sarebbero rese applicabili qualora si fosse tenuto conto anche dei redditi in questione in occasione della loro messa in pagamento.

In altri termini ed a titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui i compensi ed i rimborsi in parola siano classificabili come redditi di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta devono ricalcolare l'imponibile, tenendo conto sia dei redditi già indicati nelle precedenti dichiarazioni modello 770 che dei compensi e dei rimborsi da indicare nelle dichiarazioni integrative, per i quali si intende effettuare il versamento delle maggiori ritenute; invece, nel caso in cui i compensi ed i rimborsi di che trattasi siano classificabili tra i redditi per i quali è prevista l'applicazione di un'aliquota predeterminata (ad esempio, quella del 19 per cento prevista dal primo comma dell'art. 25 del ripetuto D.P.R. n. 600 del 1973), i sostituti d'imposta si devono limitare ad applicare l'aliquota prevista sul nuovo imponibile.

 

 

Versamento delle ritenute e presentazione delle dichiarazioni integrative

Ai fini del versamento delle maggiori ritenute, da effettuarsi entro il 31 maggio 1996, è stato istituito il codice tributo 1099 così denominato: "maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese - Art. 3, comma 98, L. n. 549 del 1995".

i sostituti d'imposta intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento direttamente presso il competente Concessionario della riscossione oppure mediante delega bancaria, utilizzando la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C ovvero, in caso di pagamento tramite Uffici postali, il bollettino di conto corrente postale Mod. 31.

I sostituti d'imposta non intestatari di conto fiscale devono effettuare il predetto versamento direttamente presso il Concessionario della riscossione competente, utilizzando la distinta Mod. 1 ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, in caso di pagamento presso gli Uffici postali.

Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno per il quale si versa la maggiore ritenuta nella forma M.M.; per ciascuno degli anni per i quali si presenta la dichiarazione integrativa comportante il pagamento delle predette maggiori ritenute deve o essere compilato un distinto modello di versamento; gli estremi di versamento vanno riportati nei modelli di dichiarazione integrativa.

Le somme riscosse sono riversate dal Concessionario della riscossione alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alla Cassa regionale siciliana al Capitolo 1023, art. 3.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1996 i sostituti d'imposta interessati devono presentare le dichiarazioni integrative modello 770 per rettificare quelle già presentate. Tale criterio si applica anche per quel che concerne la dichiarazione integrativa per l'anno 1995, la quale deve essere quindi presentata anticipatamente rispetto alla ordinaria dichiarazione modello 770/96 il cui termine viene a scadere, come noto, successivamente a tale data.

Al riguardo si fa presente che devono essere presentate tante dichiarazioni per quanti sono i periodi d'imposta interessati e che devono essere compilati i quadri relativi a ciascuna tipologia reddituale per la quale vengono dichiarati i compensi in natura ed i rimborsi a piè di lista.

Nelle dichiarazioni integrative i sostituti d'imposta devono indicare, per ciascun percipiente, soltanto l'ammontare lordo dei predetti compensi e rimborsi precedente mente non assoggettati a ritenuta - indicando separatamente i redditi in natura da quelli in denaro, ove ciò sia richiesto dal modello di dichiarazione - e, quindi, il totale imponibile e l'imposta corrispondente, calcolata sulla base della disciplina vigente in ciascuno dei periodi d'imposta interessati.

Per l'anno 1995, i dati sopraelencati devono riferirsi ai compensi in natura ed ai rimborsi spese corrisposti dal 1° gennaio al 31 ottobre del 1995, non assoggettati a ritenuta alla fonte, fermo restando l'obbligo di presentazione, entro il 31 ottobre 1996, del modello 770 riferito all'intero periodo d'imposta 1995, nel quale vanno indicati, dopo l'annotazione per singolo percipiente dei compensi regolarmente corrisposti ed assoggettati a ritenuta, i compensi in natura ed i rimborsi spese per i quali si è fruito, sempre per singolo percipiente, della sanatoria in rassegna.

Come già anticipato, i sostituti d'imposta devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati, per ciascuno dei periodi d'imposta interessati, con decreto del Ministro delle finanze, all'uopo ricorrendo anche alla fotocopia dei singoli stampati.

Le dichiarazioni devono essere spedite per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Centro di servizio delle imposte dirette oppure, se. questo non è istituito, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in base al domicilio fiscale del sostituto d'imposta alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

 

Effetti del versamento delle maggiori ritenute e della presentazione delle dichiarazioni integrative

La disciplina contenuta nei commi 98, 99, 100 e 101 dell'art. 3 della legge in oggetto specifica, tra l'altro, quali conseguenze si vengono a produrre agli effetti delle sanzioni, degli interessi, dell'obbligo di rivalsa, della deducibilità dei compensi e dei rimborsi ai fini delle imposte sui redditi, delle azioni accertatrici già avviate e delle controversie pendenti.

In relazione alle descritte situazioni si osserva quanto segue.

l. Sanzioni ed interessi

Il comma 98 dell'art. 3 della legge in oggetto ha stabilito che nel caso in cui i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle maggiori ritenute e presentano le dichiarazioni integrative relativamente ai compensi in natura ed ai rimborsi spese di cui sopra non si applicano le sanzioni amministrative né gli interessi previsti per le corrispondenti omissioni.

Ciò significa che, per quanto concerne le sanzioni previste dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione delle imposte sui redditi non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 92 (concernente la violazione dell'obbligo di versamento) e 95 (concernente la violazione dell'obbligo di rivalsa) del medesimo decreto e che, per quanto concerne gli interessi per mancato o ritardato versamento, non si applicano gli interessi di cui all'art. 9 dello stesso decreto. Al riguardo non è superfluo sottolineare che la sanzione di cui all'art. 95 del decreto testé citato non trova applicazione anche in considerazione del fatto che il comma 100 dell'art. 3 della legge in oggetto esclude - come si dirà più avanti

- l'esercizio della rivalsa nei confronti dei percettori con riferimento alle maggiori ritenute versate dai sostituti d'imposta.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni previste in materia di accertamento dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si osserva che la presentazione delle dichiarazioni integrative esclude l'applicazione delle sanzioni previste per l'ipotesi di infedele o incompleta dichiarazione dall'art. 47 del medesimo decreto.

Sempre in materia di sanzioni, si fa inoltre presente che il comma 99 dell'art. 3 della legge in oggetto ha stabilito che la presentazione delle dichiarazioni integrative e l'esecuzione del versamento delle maggiori ritenute di cui sopra escludono, nei limiti delle integrazioni, la punibilità per i reati previsti dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

2. Rivalsa e deducibilità

Oltre ai vantaggi sopra illustrati si deve peraltro tener conto delle limitazioni previste dal comma 100 dell'art. 3 della legge in oggetto.

Tale disposizione ha stabilito che i sostituti d'imposta che si avvalgono delle agevolazioni in commento:

non possono esercitare la rivalsa nei confronti dei percettori con riferimento alle maggiori ritenute effettuate sui compensi ed i rimborsi di che trattasi, debitamente versate e dichiarate nei modi suddetti;

non possono dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, i valori risultanti dalle dichiarazioni integrative, per tali intendendosi sia l'importo dei maggiori imponibili che quello delle maggiori ritenute versate.

3. Violazioni conteste e controversie pendenti

Come già anticipato il comma 101 dell'art. 3 della legge in oggetto ha previsto che della descritta procedura possano avvalersi anche qui sostituti d'imposta nei cui confronti sia stata rilevata la violazione dell'obbligo di versamento delle ritenute nei casi di specie e della relativa dichiarazione.

La stessa disposizione, tuttavia, stabilisce che qualora i sostituti d'imposta si avvalgano della cennata procedura restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina in commento a titolo di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.

stato inoltre previsto che le controversie pendenti e quelle che si instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi ed i rimborsi sopra indicati, sono estinte mediante ordinanza a condizione che il sostituto d'imposta dimostri di aver presentato dichiarazione integrativa e di aver provveduto al relativo versamento. A tal fine il Sostituto d'imposta deve esibire alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia la copia, anche fotostatica:

1. della dichiarazione integrativa;

2. della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione della dichiarazione integrativa;

3. della ricevuta o attestato di versamento delle maggiori ritenute.

Ai riguardo è appena il caso di precisare che l'ordinanza può interessare anche una sola parte della controversia pendente, come si verifica per quelle che concernono anche questioni diverse da quelle disciplinate dalla disposizioni in commento.

Ovviamente, le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d'imposta potranno essere sottoposte a verifica nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento e le rettifiche a carico di tali dichiarazioni potranno essere effettuate dagli Uffici delle imposte ogni qualvolta dovessero risultare maggiori somme da assoggettare a ritenuta oltre a quelle emergenti dalle dichiarazioni integrative, ferma restando, comunque, l'inapplicabilità delle relative sanzioni fino ai limiti degli imponibili indicati nelle dichiarazioni integrative.