§ 27.3.3 – R.D. 17 marzo 1927, n. 550.
Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:17/03/1927
Numero:550


Sommario
Art. 1.      Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in [...]
Art. 2.      Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, [...]
Art. 3.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse
Art. 4.      L'art. 412 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato


§ 27.3.3 – R.D. 17 marzo 1927, n. 550. [1]

Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore.

(G.U. 27 aprile 1927, n. 97).

 

     Art. 1.

     Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato.

     Quando si tratta di ordini emessi dalle amministrazioni centrali, le ragionerie, la corte dei conti e la direzione generale del tesoro verificano alle sezioni di tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.

     Nel caso, però, di ordini esigibili sulla tesoreria centrale l'avviso ai creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente.

     Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari stessi contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.

 

          Art. 2.

     Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse.

 

          Art. 4.

     L'art. 412 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato.

     Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.