Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.3 debito pubblico |
Data: | 17/03/1927 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in [...] |
Art. 2. Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, [...] |
Art. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse |
Art. 4. L'art. 412 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è abrogato |
§ 27.3.3 – R.D. 17 marzo 1927, n. 550. [1]
Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore.
(G.U. 27 aprile 1927, n. 97).
Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo postale, o in altro modo, all'interessato.
Quando si tratta di ordini emessi dalle amministrazioni centrali, le ragionerie, la corte dei conti e la direzione generale del tesoro verificano alle sezioni di tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.
Nel caso, però, di ordini esigibili sulla tesoreria centrale l'avviso ai creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente.
Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari stessi contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.
Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse.
L'art. 412 del regolamento approvato con
Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927.
[1] Abrogato dall'art. 24 del