§ 27.1.144 - L. 11 novembre 2005, n. 233.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:11/11/2005
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dell'interno
Art. 4.  Allegati


§ 27.1.144 - L. 11 novembre 2005, n. 233.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.

(G.U. 15 novembre 2005, n. 266 - S.O. n. 185)

 

     Art. 1. Disposizioni generali

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono introdotte, per l'anno finanziario 2005, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è sostituito dal seguente:

     «3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 75.000 milioni di euro».

 

     Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'interno

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è inserito il seguente:

     «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali».

 

     Art. 4. Allegati

     1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2005 negli allegati 1 e 2 alla legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

 

GLI ALLEGATI 1 E 2, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 4, NONCHE¨ LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATI APPROVATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1).

     (1) Le parti modificate sono stampate in neretto.

(Omissis)