§ 27.1.55 - Legge 10 novembre 1989, n. 367.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:10/11/1989
Numero:367


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero della sanità.


§ 27.1.55 - Legge 10 novembre 1989, n. 367. [1]

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989.

(G.U. 11 novembre 1989, n. 264, S.O.).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1988, n. 542, sono introdotte, per l'anno finanziario 1989, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

          Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

     2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1989, è comprensiva della somma di lire 100.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE".

 

          Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro.

     1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

     8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in L. 177.000 miliardi".

     2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

     17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872".

     3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

     “18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000".

     4. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

     “29-bis. Le somme iscritti ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

     “4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le disponibilità in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     1. All'articolo 14 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è aggiunto il seguente comma:

     “1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze".

 

          Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità.

     1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

     “2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministro della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato".

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.