Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 10/11/1989 |
Numero: | 367 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro. |
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. |
Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità. |
§ 27.1.55 - Legge 10 novembre 1989, n. 367. [1]
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989.
(G.U. 11 novembre 1989, n. 264, S.O.).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la
Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1989, è comprensiva della somma di lire 100.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE".
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro.
1. Il comma 8 dell'articolo 3 della
8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in L. 177.000 miliardi".
2. Il comma 17 dell'articolo 3 della
17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872".
3. Il comma 18 dell'articolo 3 della
“18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
4. All'articolo 3 della
“29-bis. Le somme iscritti ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
1. All'articolo 5 della
“4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della
Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
1. All'articolo 14 della
“1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze".
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità.
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della
“2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministro della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
Tabelle
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del