Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 24/12/1985 |
Numero: | 768 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986. |
§ 27.1.47 - Legge 24 dicembre 1985, n. 768. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.
(G.U. 28 dicembre 1985, n. 305).
1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nei relativo disegno di legge [2].
2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della