§ 27.1.20 - Legge 1 luglio 1955, n. 553.
Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:01/07/1955
Numero:553


Sommario
Art. 1.      Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:
Art. 4.      La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative [...]
Art. 5.      Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. [...]


§ 27.1.20 - Legge 1 luglio 1955, n. 553. [1]

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

(G.U. 17 luglio 1955, n. 161).

 

     Art. 1.

     Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro per le finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:

     a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;

     b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 264 del regolamento suindicato;

     c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 già maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.

 

          Art. 4.

     La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.

 

          Art. 5.

     Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 715, concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, nonchè alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 534, relativo alla sistemazione di crediti di dubbia e difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.