§ 27.1.13 - Legge 1 aprile 1949, n. 94.
Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:01/04/1949
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
Art. 2. 
Art. 3.      Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 27.1.13 - Legge 1 aprile 1949, n. 94. [1]

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

(G.U. 4 aprile 1949, n. 77).

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti rivalutati per conguaglio monetario da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

     Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L. 11 febbraio 1952, n. 74.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 11 febbraio 1952, n. 74.