§ 25.3.23 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1078.
Estensione dei benefici previsti dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:31/10/1967
Numero:1078


Sommario
Art. unico.      All'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


§ 25.3.23 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1078. [1]

Estensione dei benefici previsti dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori.

(G.U. 28 novembre 1967, n. 297)

 

 

     Art. unico.

     All'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.