§ 25.2.30 - D.M. 9 gennaio 2008, n. 41.
Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:09/01/2008
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 25.2.30 - D.M. 9 gennaio 2008, n. 41.

Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di Credito cooperativo», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157.

(G.U. 15 marzo 2008, n. 64)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

     Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

     Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

     Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

     Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

     Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo»;

     Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo;

     Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 31 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2005;

     Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perchè il nuovo accordo del 31 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del Fondo;

     Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 2007;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 19 novembre 2007;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.»;

     b) all'articolo 14, le parole: «scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «scade alla data del 30 giugno 2020».