§ 25.2.3 – L. 29 dicembre 1930, n. 1737.
Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:29/12/1930
Numero:1737


Sommario
Art. unico.      Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori risulti rispondere ad [...]


§ 25.2.3 – L. 29 dicembre 1930, n. 1737. [1]

Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola.

(G.U. 13 gennaio 1931, n. 9).

 

     Art. unico.

     Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori risulti rispondere ad effettivi bisogni agricoli della regione, il prefetto, su domanda presentata dalla cooperativa, accompagnata al piano particolareggiato dell'opera, può, con suo decreto, sentito l'ufficio del genio civile e previo parere conforme del consiglio provinciale dell'economia, approvare il progetto e dichiarare la costruzione di pubblica utilità.

     La dichiarazione di pubblica utilità fatta dal prefetto vale a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Con lo stesso decreto il prefetto può abbreviare i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.