Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/06/2000 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.32079 - D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227.
Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza
(G.U. 18 agosto 2000, n. 192)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il
Visti la
Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunità;
Sentita la commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. L'articolo 4 del
"Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).
Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.