Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 13/12/1986 |
Numero: | 874 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.373 – L. 13 dicembre 1986, n. 874.
Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.
(G.U. 19 dicembre 1986, n. 294).
[1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'art. 2.]
[1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.]
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 57 del