§ 80.5.373 – L. 13 dicembre 1986, n. 874.
Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/12/1986
Numero:874


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.373 – L. 13 dicembre 1986, n. 874.

Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

(G.U. 19 dicembre 1986, n. 294).

 

     Art. 1. [1]

     [1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'art. 2.]

 

          Art. 2. [2]

     [1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

     2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[2] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.