Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/12/2001 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, [...] |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.31323 - D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479. [1]
Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al merito di Marina
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del
1. Il primo comma dell'articolo 13 del
"Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del