§ 70.1.93 - D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361.
Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:16/07/1997
Numero:361


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 10 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il primo comma dell'articolo 15 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito [...]


§ 70.1.93 - D.P.R. 16 luglio 1997, n. 361. [1]

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina

(G.U. 27 ottobre 1997, n. 251)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

     a) medaglia d'oro al valor di marina;

     b) medaglia d'argento al valor di marina;

     c) medaglia di bronzo al valor di marina;

     d) encomio;

     e) medaglia d'oro al merito di marina;

     f) medaglia d'argento al merito di marina;

     g) medaglia di bronzo al merito di marina.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7.

     1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

     2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

     3. La medaglia al merito di marina può essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa può anche essere conferita alla memoria con le modalità indicate all'articolo 3.".

 

          Art. 3.

     L'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8.

     1. La medaglia al merito di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la legenda ''al merito di marina”; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località dove si è verificato il fatto che ha dato luogo alla concessione, con intorno la dicitura ''Marina militare”.

     2. La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati, entrambi di millimetri 3, distanti tra di loro 14 millimetri, ed è portata sulla sinistra del petto.

     3. Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini sul petto in luogo delle medaglie si applicano anche con riferimento alle medaglie al merito di marina.

     4. Sul nastrino delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.

     1. Le medaglie al valore di marina e la medaglia d'oro al merito di marina sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

     2. L'encomio al valore di marina e le medaglie d'argento e di bronzo al merito di marina sono concesse dal Ministro della difesa sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina.

     3. Quando sono destinate a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare, le medaglie al merito di marina sono concesse su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 10 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10.

     1. All'atto del conferimento delle ricompense al valor di marina ed al merito di marina è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data ed il luogo del conferimento.".

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'articolo 15 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16.

     1. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dal presente decreto, dando comunicazione integrale delle motivazioni qualora si tratti di medaglie al valore ed al merito di marina.

     2. I comuni interessati prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria, e dispongono per quanto previsto dall'articolo 19, secondo comma.

     3. Le sentenze di condanna che comportano la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate a carico di coloro che hanno ottenuto le medaglie di cui al presente decreto, vengono inviate in copia, a cura delle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti, al gabinetto del Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni da quando sono divenute definitive; di tale comunicazione la competente cancelleria fa espressa menzione sulla predetta copia.".

 

          Art. 8.

     1. Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto.".

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18.

     1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che hanno conseguito, in conformità delle disposizioni, una medaglia per il valor di marina o al merito di marina.

     2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

     3. Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.".

 

          Art. 10.

     1. Il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

 

          Art. 11.

     1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito di marina.

     2. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 1 del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.