§ 98.1.31317 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382.
Regolamento di esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/08/2001
Numero:382


Sommario
Art. 1.      1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo aggiuntivo [...]


§ 98.1.31317 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382.

Regolamento di esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

(G.U. 23 ottobre 2001, n. 247)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione di durata triennale, conforme all'accordo collettivo nazionale stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

     Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

     Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

     Preso atto che è stato stipulato, in data 20 dicembre, un accordo aggiuntivo del citato accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.P. e F.N.A.M. - C.I.Pe;

     Considerato che il predetto accordo aggiuntivo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272;

     Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 26 marzo 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo aggiuntivo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272.

 

 

     ALLEGATO

     Accordo aggiuntivo contenente modifiche all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000

 

     Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale pubblicato sul supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzette Ufficiale n. 230 del 2.10.2000:

     Preso atto

     che la organizzazione sindacale FIMP, firmataria dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. n. 272/2000 ha proposto al ministero della sanità la stipula di un accordo integrativo contenente modifiche ed integrazioni dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 272/2000;

     Vista

     la nota n. 1200/SRC/PLS/RA/1985 del 6.10.2000 con la quale il ministero della sanità ha trasmesso agli assessori alla sanità della delegazione di parte pubblica la richiesta della FIMP;

     Ritenuto opportuno

     apportare le modifiche necessarie per una corretta ed omogenea applicazione dell'accordo collettivo nazionale;

     Concordano quanto segue

     Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta reso esecutivo con D.P.R. n. 272/2000 devono essere apposte le seguenti variazioni:

     - all'art. 14–ter, il secondo comma 4 diventa comma 5; il comma 5 diventa comma 6;

     - all'articolo 20 “Requisiti e apertura degli studi medici”, deve essere cancellato il comma 1 e di conseguenza deve essere corretta la numerazione che va da 1 a 6.

     - all'articolo 26 “Revoche d'ufficio” deve essere cancellata la parola limitrofe posta al termine del comma 2.

     - all'articolo 27 “Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici” all'inizio del comma 4, dopo “per i nuovi nati” si aggiunge “.......che non abbiano ancora effettuato la prima scelta...”.

     - all'articolo 29 “Compiti del pediatra con compenso a quota fissa” al comma 2, lettera e) dopo “ammissione” si aggiunge “e della riammissione”.

     - all'articolo 41 “Trattamento economico”, dopo il comma 7, si evidenzia la mancanza del riferimento ai corrispettivi spettanti per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo per i pediatri che già percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal D.P.R. 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 - fino alla data di approvazione degli accordi regionali.

     A tal proposito, all'inizio del comma 7 si aggiunge: “per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo per i pediatri che già percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal D.P.R. 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 - fino alla data di approvazione degli accordi regionali si corrispondono:

     dall'1.1.99 al 31.12.99:

PER I PRIMI 250 ASSISTITI

PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

DA 0 A 2 ANNI

163.906

DA 0 A 2 ANNI

128.324

DA 2 A 9 ANNI

171.777

DA 2 A 9 ANNI

136.196

DA 9 A 16 ANNI

179.646

DA 9 A 16 ANNI

144.065

DA 16 A 23 ANNI

187.509

DA 16 A 23 ANNI

151.928

OLTRE 23 ANNI

195.370

OLTRE 23 ANNI

159.789

     dall' 1.1.2000 alla data di approvazione degli accordi regionali

PER I PRIMI 250 ASSISTITI

PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

DA 0 A 2 ANNI

166.201

DA 0 A 2 ANNI

130.121

DA 2 A 9 ANNI

174.183

DA 2 A 9 ANNI

138.103

DA 9 A 16 ANNI

182.162

DA 9 A 16 ANNI

146.082

DA 16 A 23 ANNI

190.135

DA 16 A 23 ANNI

154.055

OLTRE 23 ANNI

198.106

OLTRE 23 ANNI

162.026

     - Il comma 8 è così sostituito: i medesimi accordi regionali determinano le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e le percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo.

     - Al comma 9 viene eliminato il riferimento al comma 8, in quanto modificato come sopra.

     - All'articolo 42 “Contributi previdenziali per l'assicurazione di malattia”, al comma 3 è modificata la percentuale dell'onere a carico del servizio pubblico: 0,30%. Ancora al comma 3, terzo rigo, dopo: ”...dei compensi relativi ai punti” si aggiunge “A1) e A2)”.

     - Ancora all'art. 42 si aggiunge il seguente comma 4:

     ”La decorrenza da attribuire alle nuove percentuali relative all'EMPAM e relative all'assicurazione è la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 272/2000”.

     - All'Allegato G “Incentivazione per insediamento in zone disagiate” si modifica il riferimento “art. 30, lett. F”.

     - All'Allegato L “Progetto salute infanzia”, il primo comma è modificato: “oltre a “quello” di cui all'art. 29, comma 3” (anziché “oltre al primo di cui all'art. 29, comma 3”).

     - Si aggiunge la Norma Transitoria n. 6 che, interpretando, recita:

     “Per l'anno di pubblicazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. del 28 luglio 2000, per l'attribuzione degli incarichi di pediatria di libera scelta si utilizzano la graduatoria e i criteri di assegnazione di cui al D.P.R. 613/96; per l'attribuzione degli incarichi relativi alla prima pubblicazione delle zone carenti dell'anno 2001, sarà utilizzata la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. 613, con i criteri di assegnazione previsti dal D.P.R. 272/2000”.

 

     Elenco delle parti dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta di cui al D.P.R. n. 272 del 28.7.2000

     Regione Veneto:

     Regione Lazio:

     Regione Toscana:

     Regione Campania:

     Regione Umbria:

     Regione Abruzzo:

     Regione Lombardia:

     F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):

     F.N.A.M. — C.I.Pe)

     (Federazione Nazionale Area Medica - Confederazione Italina Pediatri):

     Sottoscritto a Roma il 20 dicembre 2000