Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/02/2001 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 |
Art. 2. Accordi di rete |
Art. 3. Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica |
Art. 4. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio |
Art. 5. Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto |
Art. 6. Forum delle associazioni studentesche e dei genitori |
Art. 7. Consulta provinciale degli studenti |
§ 98.1.31287 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
(G.U. 10 aprile 2001, n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
1. Al
Art. 2. Accordi di rete
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del
Art. 3. Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica
1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale".
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".
Art. 4. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,".
Art. 5. Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto
1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilità finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".
Art. 6. Forum delle associazioni studentesche e dei genitori
1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.".
Art. 7. Consulta provinciale degli studenti
1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del
2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del
b) nella lettera b), le parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti";
c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del
d) nella lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale";
e) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".
3. All'articolo 6, il comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.".