§ 98.1.31287 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/02/2001
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
Art. 2.  Accordi di rete
Art. 3.  Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica
Art. 4.  Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
Art. 5.  Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto
Art. 6.  Forum delle associazioni studentesche e dei genitori
Art. 7.  Consulta provinciale degli studenti


§ 98.1.31287 - D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

(G.U. 10 aprile 2001, n. 84)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

     Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

     Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

     Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, già modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 2. Accordi di rete

     1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,".

 

          Art. 3. Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica

     1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale".

     2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".

 

          Art. 4. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

     1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,".

 

          Art. 5. Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto

     1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilità finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".

     2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.".

     3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".

     4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".

 

          Art. 6. Forum delle associazioni studentesche e dei genitori

     1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.".

 

          Art. 7. Consulta provinciale degli studenti

     1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: "dal provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, è ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta è convocata dalla competente autorità scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".

     2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché". Nel prosieguo della lettera a) le parole: "il provveditore agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "la competente autorità scolastica periferica";

     b) nella lettera b), le parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti";

     c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;";

     d) nella lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale";

     e) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".

     3. All'articolo 6, il comma 5, è sostituito dal seguente:

     "5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative.".