§ 98.1.31243 - D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197.
Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/2000
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Campo di osservazione del censimento
Art. 3.  Unità di rilevazione
Art. 4.  Localizzazione delle unità di rilevazione
Art. 5.  Questionari del censimento
Art. 6.  Organi di censimento
Art. 7.  Operazioni censuarie
Art. 8.  Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole
Art. 9.  Trattamento giuridico ed economico
Art. 10.  Requisiti
Art. 11.  Conferimento dell'incarico
Art. 12.  Compiti dei rilevatori
Art. 13.  Compiti dei coordinatori
Art. 14.  Assunzioni e collaborazioni professionali
Art. 15.  Obbligo di risposta
Art. 16.  Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
Art. 17.  Fornitura di dati
Art. 18.  Diffusione dei dati
Art. 19.  Comunicazione e pubblicità
Art. 20.  Contributo forfettario
Art. 21.  Gestione dei fondi e oneri finanziari


§ 98.1.31243 - D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197.

Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144

(G.U. 18 luglio 2000, n. 166)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

     Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

     Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

 

Obiettivi e campo di osservazione

 

     Art. 1. Obiettivi

     1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di:

     a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico;

     b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni;

     c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

 

          Art. 2. Campo di osservazione del censimento

     1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:

     a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;

     b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.

 

          Art. 3. Unità di rilevazione

     1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

     2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

 

          Art. 4. Localizzazione delle unità di rilevazione

     1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui è ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

     2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa, nonché i locali adibiti anche ad attività gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

 

Titolo II

 

Modello di rilevazione

 

          Art. 5. Questionari del censimento

     1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.

     2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

 

Titolo III

 

Organi e operazioni del quinto censimento dell'agricoltura

 

          Art. 6. Organi di censimento

     1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

     2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale.

     3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunità montane.

     4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità.

     5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.

     6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.

     7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sè l'esercizio delle relative funzioni.

 

          Art. 7. Operazioni censuarie

     1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.

     3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.

     4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.

     5. L'ISTAT può definire, per alcune particolari unità di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.

     6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria, in conformità a quanto previsto dalle direttive impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali disfunzioni o irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresì, dell'ufficio di statistica dell'Unioncamere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.

     7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

 

          Art. 8. Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole

     1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalità indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT.

 

Titolo IV

 

Rilevatori, coordinatori e coordinatori intercomunali

 

          Art. 9. Trattamento giuridico ed economico

     1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda.

     2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale.

     3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'ISTAT, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato ai sensi degli articoli 20 e 21.

     4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6, o in conformità all'articolo 11, comma 3.

 

          Art. 10. Requisiti

     1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

     2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5.

     3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.

     4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

     5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, è stipulata dall'ISTAT.

 

          Art. 11. Conferimento dell'incarico

     1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore, secondo le modalità indicate nel presente articolo. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, i comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, comunque non minore a 100.

     2. I comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unità da censire, l'incarico di coordinatore è affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci in ciascun comune. Nei comuni con meno di 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

     3. Gli enti e gli organismi del sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalità stabilite da apposita circolare dell'ISTAT.

     4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e procede alla loro selezione.

     5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori è disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10.

     6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

 

          Art. 12. Compiti dei rilevatori

     1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.

     2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.

     3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.

     4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.

     5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

 

          Art. 13. Compiti dei coordinatori

     1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.

     2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.

     3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.

 

Titolo V

 

Personale dell'ISTAT e delle CCIAA

 

          Art. 14. Assunzioni e collaborazioni professionali

     1. L'ISTAT e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformità agli ordinamenti di ciascun ente.

 

Titolo VI

 

Trattamento dei dati e tutela della riservatezza

 

          Art. 15. Obbligo di risposta

     1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

     2. E' fatto obbligo al legale rappresentante delle unità da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.

     3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.

     4. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalità che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari.

     5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalità del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.

 

          Art. 16. Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

     1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

     3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.

 

          Art. 17. Fornitura di dati

     1. L'ISTAT fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'ISTAT può fornire alle regioni ed alle province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unità di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.

     2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi eventualmente indicati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

     3. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 18. Diffusione dei dati

     1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT è autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unità produttive, nonché alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 19. Comunicazione e pubblicità

     1. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

     2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

     3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

 

Titolo VII

 

Disposizioni finanziarie e di amministrazione

 

          Art. 20. Contributo forfettario

     1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie è corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.

 

          Art. 21. Gestione dei fondi e oneri finanziari

     1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo è corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'ISTAT.

     2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'ISTAT l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.

     4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'ISTAT.

     5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.