Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1999 |
Numero: | 536 |
Sommario |
Art. 1. Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 98.1.31226 - D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali
(G.U. 27 gennaio 2000, n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali
1. All'articolo 1 del
a) il comma 1 è così sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.