Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/12/1999 |
Numero: | 516 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre [...] |
§ 98.1.31224 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516.
Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
(G.U. 12 gennaio 2000, n. 8)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 8, comma 2, del
Visto l'articolo 4, comma 9, della
Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali costituitivi della delegazione di parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione di parte pubblica, nonchè della sua integrazione;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della
Preso atto che in data 13 maggio 1999 è stato stipulato un accordo integrativo del citato accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
Allegato
Accordo integrativo
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con
Vista la norma transitoria dell'accordo citato, la quale dispone che sino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dal precedente accordo reso esecutivo con
Ritenuto necessario che le ricette spedite dalle farmacie entro la mezzanotte del 10 novembre 1998, in vigenza del precedente accordo, siano esaminate dalle commissioni previste dall'accordo medesimo di cui al
Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il
“2. Le ricette spedite dalle farmacie entro la data di entrata in vigore del presente accordo sono esaminate secondo le disposizioni dell'accordo reso esecutivo con
Elenco dei firmatari dell'accordo integrativo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al
Regione Veneto: Braghetto
Regione Emilia-Romagna: Bissoni
Regione Friuli-Venezia Giulia: Ariis
Regione Lazio: Cosentino
Regione Lombardia: Borsani
Regione Marche: Mascioni
Regione Sicilia: Sanzarello
Regione Toscana: Martini
Regione Umbria: Antonini
Federfarma: Siri
Fiamclaf: Gizzi
Pubblifarm: Schito