§ 98.1.31221 - D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni


Settore:Normativa nazionale
Data:09/11/1999
Numero:476


Sommario
Art. 1.  Limitazioni al traffico aereo notturno
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.31221 - D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni

(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

     Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante metodologia di misura del rumore aeronautico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

     Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che annulla l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Limitazioni al traffico aereo notturno

     1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessità, nel termine più breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.

     2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.

     4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan.

     5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato, secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A, di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.

     6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.

     7. Per le finalità di cui al comma precedente, le regioni trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.