Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.1 inquinamento acustico |
Data: | 11/12/1997 |
Numero: | 496 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Violazione delle procedure antirumore. |
Art. 3. Attività di abbattimento e contenimento del rumore. |
Art. 4. Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili. |
Art. 5. Limitazioni al traffico aereo notturno. |
§ 56.1.15 - D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496.
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
(G.U. 26 gennaio 1998, n. 20).
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 3), della
Art. 2. Violazione delle procedure antirumore.
1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.
2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto.
3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della
4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.
Art. 3. Attività di abbattimento e contenimento del rumore.
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
2. I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della
3. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente.
4. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della
Art. 4. Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili.
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto 3 dicembre 1983 del Ministero dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984.
2. La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 5. Limitazioni al traffico aereo notturno. [1]
1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessità, nel termine più breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.
2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan.
5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato, secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A, di cui all'articolo 6, comma l, del medesimo decreto.
6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
7. Per le finalità di cui al comma precedente, le regioni trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del