§ 98.1.31220 - D.P.R. 1 settembre 1999, n. 337.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici


Settore:Normativa nazionale
Data:01/09/1999
Numero:337


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. E' abrogato l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343


§ 98.1.31220 - D.P.R. 1 settembre 1999, n. 337.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici

(G.U. 30 settembre 1999, n. 230)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 7 e 14 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121;

     Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

     Visto lo scambio di note intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 10 aprile/30 aprile 1997 con allegati 1 e 2, costituenti un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984;

     Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 2, 39 e 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2.

     1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

     2. Alla domanda sono allegati:

     a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

     b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;

     c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

     3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.".

 

          Art. 3.

     1. E' abrogato l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343.