Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 343 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 98.1.31160 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 343.
Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine assegnato alla competente commissione del Senato della Repubblica per l'emissione del parere è scaduto il 23 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione
1. L'art. 40, comma 3, del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.