Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/10/1998 |
Numero: | 397 |
Sommario |
Art. 1. Ambito della disciplina |
Art. 2. Struttura del Ministero |
Art. 3. Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Articolazione delle unità dirigenziali non generali |
§ 98.1.31212 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397. [1]
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.
(G.U. 19 novembre 1998, n. 271)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito della disciplina
1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
Art. 2. Struttura del Ministero
1. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive
1. L'articolo 6 del
"Art. 6 (Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive). - 1. Il Servizio fornisce il supporto tecnico ed operativo per la definizione dell'indirizzo strategico e del coordinamento operativo degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive; inoltre provvede allo studio, ricerca, documentazione e statistica nelle materie di competenza del Ministero.
2. In particolare, con riferimento alla definizione dell'indirizzo strategico ed al coordinamento degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, il Servizio:
a) cura e coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che gestiscono gli strumenti di sostegno al commercio estero, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 24 del
b) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione, nonché all'assolvimento dei compiti previsti dalla
c) assicura il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione di cui all'articolo 24 del
3. In particolare, con riferimento all'attività di studio, ricerca, documentazione e statistica, il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti informatici con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche dati, la raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo studio della documentazione e delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare:
a) la situazione e l'evoluzione dei rapporti economici tra l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri, nonché le elaborazioni e previsioni economiche delle organizzazioni internazionali specializzate, come ad esempio: OCSE, O.M.C., F.M.I., UNCTAD, BERS;
b) i fattori che incidono sulla competitività internazionale della produzione italiana;
c) le normative sul commercio estero e sugli strumenti promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure e procedure di salvaguardia adottate dagli stessi.
4. Il Servizio svolge le funzioni dell'ufficio di statistica, previsto dal
Art. 4. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, il
2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del
Art. 5. Articolazione delle unità dirigenziali non generali
1. Con successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
[1] Decreto abrogato dall'art. 16 del