Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/10/1996 |
Numero: | 634 |
Sommario |
Art. 1. Esoneri parziali |
Art. 2. Compensazioni territoriali |
Art. 3. Prospetti dei datori di lavoro |
Art. 4. Abrogazione di norme |
§ 98.1.31195 - D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.
(G.U. 18 dicembre 1996, n. 296)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la
Vista la
Vista la
Ritenuta la necessità di modificare le norme del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1. Esoneri parziali
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del
" 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".
Art. 2. Compensazioni territoriali
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del
" 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".
2. All'articolo 4 del
"4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della
Art. 3. Prospetti dei datori di lavoro
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del
3. Il comma 3 dell'articolo 5 del
" 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.".
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del
Art. 4. Abrogazione di norme
1. L'articolo 6 del