§ 98.1.31146 - D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, concernente il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1993
Numero:173


Sommario
Art. 1.      1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della [...]


§ 98.1.31146 - D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(G.U. 5 giugno 1993, n. 130)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 75 della Costituzione;

     Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

     Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici") e successive modificazioni ed integrazioni;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195").

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.