Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1992 |
Numero: | 260 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314). |
§ 98.1.31129 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
(G.U. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della
Visto l'art. 9 della
Vista la
Preso atto che in data 11 luglio 1991 è stato stipulato un accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, reso esecutivo con
Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal
Udito il parere n. 106 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
E' reso esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della
Accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
Art. 1. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d, ultimo periodo, del
L'articolo 41, comma 1, lettera F, sub d), ultimo periodo, del
"Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.".