§ 10.3.66 - D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329.
Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:14/09/1998
Numero:329


Sommario
Art. 1.      1. Nel presente regolamento, il termine: "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il [...]
Art. 2.      1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti
Art. 3.      1. In caso di parità di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato più anziano per età
Art. 4.      1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera [...]
Art. 5.      1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il [...]
Art. 6.      1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di [...]
Art. 7.      1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in [...]
Art. 8.      1. L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata [...]
Art. 9.      1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne [...]
Art. 10.      1. Nei Paesi presenti nella tabella di ripartizione geografica allegata alla legge, in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, e che non [...]
Art. 11.      1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un [...]
Art. 12.      1. E' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Republica 29 novembre 1990, n. 434


§ 10.3.66 - D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329.

Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.

(G.U. 22 settembre 1998, n. 221)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel presente regolamento, il termine: "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: "tabella" si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: "consiglio", assegnati a ciascuno di essi.

 

          Art. 2.

     1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

     2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

 

          Art. 3.

     1. In caso di parità di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato più anziano per età.

 

          Art. 4.

     1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

     2. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonché le riunioni previste alle lettere d) e e) dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 1.

     3. Le riunioni previste alla lettera c) dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.

     4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

     2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h), della legge.

 

          Art. 6.

     1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

 

          Art. 7.

     1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

     2. A ciacuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

     3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.

     4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali è operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo.

     5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non è operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.

     6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.

 

          Art. 8.

     1. L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

     2. L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

     3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappesentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarità del procedimento elettorale, ne proclama il risultato.

     4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.

 

          Art. 9.

     1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purché figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

     2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un numero di nomi inferiore a quello dei membri del consiglio da eleggere, salvo che esso sia di uno. Le schede che riportano un numero superiore di nominativi sono nulle.

     3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore può esprimere il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

     4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

 

          Art. 10.

     1. Nei Paesi presenti nella tabella di ripartizione geografica allegata alla legge, in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, e che non facciano parte dei gruppi di Paesi di cui all'articolo 7, comma 5, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'articolo 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

     2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

     a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

     b) attività svolta in passato dai candidati a beneficio della collettività italiana;

     c) disponibilità dei candidati ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

     3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

 

          Art. 11.

     1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione.

     2. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettono l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, è autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.

 

          Art. 12.

     1. E' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Republica 29 novembre 1990, n. 434.