§ 98.1.31024 - D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454.
Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/09/1987
Numero:454


Sommario
Art. 1.  Residenti e non residenti
Art. 2.  Valute estere e lire di conto estero
Art. 3.  Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi
Art. 4.  Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi
Art. 5.  Libertà nelle relazioni con l'estero
Art. 6.  Monopolio e gestione dei cambi
Art. 7.  Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi
Art. 8.  Versamento o cessione delle valute estere
Art. 9.  Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari
Art. 10.  Deposito dei valori mobiliari esteri
Art. 11.  Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti
Art. 12.  Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele
Art. 13.  Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie
Art. 14.  Clausole di salvaguardia CEE
Art. 15.  Commercio dell'oro greggio
Art. 16.  Importazione ed esportazione di merci
Art. 17.  Provvedimenti di portata generale
Art. 18.  Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario
Art. 19.  Provvedimenti di portata particolare
Art. 20.  Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi
Art. 21.  Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche
Art. 22.      1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e all'art. 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'art. 6, comma 3, dall'art. 12 e [...]
Art. 23.  Criteri di determinazione delle sanzioni
Art. 24.  Prescrizione delle sanzioni
Art. 25.  Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie
Art. 26.  Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie
Art. 27.  Coordinamento ispettivo in materia valutaria
Art. 28.  Atti di contestazione delle violazioni valutarie
Art. 29.  Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo
Art. 30.  Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi
Art. 31.  Provvedimento di irrogazione delle sanzioni
Art. 32.  Disposizioni finali e transitorie


§ 98.1.31024 - D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454. [1]

Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

(G.U. 5 novembre 1987, n. 259)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, recante misure della legislazione valutaria;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

     Visti i pareri espressi in data 16 settembre 1987 dalle commissioni riunite 2a e 6a del Senato della Repubblica ed in data 17 settembre 1987 dalle commissioni permanenti II e III della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1987;

     Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

     Emana

     il seguente decreto:

     Disciplina valutaria

 

Titolo I

 

SOGGETTI ED OGGETTO DELLA DISCIPLINA VALUTARIA

 

     Art. 1. Residenti e non residenti

     1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

     a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

     b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

     c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

     d) persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

     2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

     a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

     b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

     c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

     d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

     3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

     4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

     5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

     6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

     7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

 

          Art. 2. Valute estere e lire di conto estero

     1. Valute estere sono:

     a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

     b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

     c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

     d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.

     2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.

     3. Lire di conto estero con le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate nonché presso l'Ufficio italiano dei cambi.

 

          Art. 3. Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

     1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese tra le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

     2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in società capogruppo che controllano direttamente società operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o società finanziari.

     3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o società finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.

     4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi.

     5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

 

          Art. 4. Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

     1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie.

     2. L'Ufficio italiano dei cambi gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilità valutarie della Banca d'Italia per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie.

     3. La Banca d'Italia può abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazioni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione può essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni.

     4. La Banca d'Italia può rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni.

     5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'art. 8, fatte salve le quantità di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facoltà di vendita accordate.

     6. La Banca d'Italia può sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precedenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

 

Titolo II

 

RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO

 

          Art. 5. Libertà nelle relazioni con l'estero

     1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina delle presenti norme delegate. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.

     2. I residenti possono tra l'altro:

     a) obbligarsi, in conformità alle leggi civili, con i non residenti;

     b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;

     c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attività o passività sull'estero, eccettuate le valute estere.

     3. I non residenti possono tra l'altro:

     a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonché investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;

     b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;

     c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;

     d) riesportare la valuta estera o nazionale importata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;

     e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonché dagli altri trattati e accordi internazionali.

     4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

 

          Art. 6. Monopolio e gestione dei cambi

     1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:

     a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

     b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 10.

     2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:

     a) di costituire depositi, esportare o detenere all'estero disponibilità in valuta o in lire;

     b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;

     c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.

     3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:

     a) pareggiare la posizione in cambi;

     b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione o nei limiti prescritti;

     c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.

     4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria.

     5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea.

     6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 7. Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi

     1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

     2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facoltà di ricorrere allo stesso ufficio.

     3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

     4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

 

          Art. 8. Versamento o cessione delle valute estere

     1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione può essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.

     2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia e delle banche abilitate è poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario.

     3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.

     4. Il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni o di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonché autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

 

          Art. 9. Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari

     1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.

     2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

     3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto.

 

          Art. 10. Deposito dei valori mobiliari esteri

     1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, le banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilità, i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi o le convenzioni di deposito.

 

          Art. 11. Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti

     1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonché titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalità e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura.

     2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

 

          Art. 12. Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele

     1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale, rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

     2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1.

 

          Art. 13. Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie

     1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

     a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

     b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

     c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

     2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

     a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;

     b) la concessione di prestiti a non residenti;

     c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

     3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti, per:

     a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

     b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

     c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;

     d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

     4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi, di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c) la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

     5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni d'urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

     6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 14. Clausole di salvaguardia CEE

     1. E' fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato, da ultimo, con l'atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

     2. E' parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

 

          Art. 15. Commercio dell'oro greggio

     1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

     2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

     3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

     4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

 

          Art. 16. Importazione ed esportazione di merci

     1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente decreto.

     2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci.

     3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati.

     4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero e utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

 

Titolo III

 

PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI VALUTARI, VERIFICA E SANZIONI

 

          Art. 17. Provvedimenti di portata generale

     1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano il giorno della pubblicazione o nel termine successivo stabilito dai provvedimenti stessi.

     2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalità di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 18. Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario

     1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità, può conferire apposita delega alla Banca d'Italia.

     2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.

     3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 19. Provvedimenti di portata particolare

     1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti e prevedere procedure e modalità intese a consentire la verifica del puntuale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.

     2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.

     3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.

     4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

 

          Art. 20. Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

     1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12.

     2. Il Ministro del commercio con l'estero con decreto può disporre, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

 

          Art. 21. Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche

     1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.

     2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

     3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.

     4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

 

          Art. 22.

     1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e all'art. 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'art. 6, comma 3, dall'art. 12 e dall'art. 20, la violazione dei vincoli di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta dei beni e diritti oggetto della violazione:

     a) dal 5% fino al 20% del valore quando questo non supera i 15 milioni;

     b) dal 15% al 30% del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni;

     c) dal 25% fino al 40% del valore quando questo supera i 40 milioni ma non i 75 milioni;

     d) dal 50% fino al 70% del valore quando questo supera i 75 milioni.

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 1, possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni o dei diritti oggetto della violazione.

     3. Per le fattispecie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 7, all'art. 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'art. 15, il tentativo è equiparato alla consumazione.

     4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario secondo le vigenti disposizioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

 

          Art. 23. Criteri di determinazione delle sanzioni

     1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione.

     3. Il valore della valuta dei beni o diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

     4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

 

          Art. 24. Prescrizione delle sanzioni

     1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI VALUTARIE

E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VALUTARIA

 

          Art. 25. Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie

     1. L'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare:

     a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

     b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

     c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

     2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

     3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

     4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi delle presenti norme delegate rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

 

          Art. 26. Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

     1. Il nucleo speciale di polizia valutaria, che è posto alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, esercita gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria.

     2. La Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercita i poteri che le sono attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

     3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertato le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

 

          Art. 27. Coordinamento ispettivo in materia valutaria

     1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

 

          Art. 28. Atti di contestazione delle violazioni valutarie

     1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

     3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi.

 

          Art. 29. Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo

     1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, possono:

     a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza;

     b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

     2. Quando si è proceduto al sequestro gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

     a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nel precedente art. 28, comma 3;

     b) non sono devoluti allo Stato;

     c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

     d) è deceduto l'autore della violazione;

     e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.

     4. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto non provino di essere estranei all'illecito.

 

          Art. 30. Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi

     1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599, può presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

     2. Nei successivi centottanta giorni, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa, e ne dà comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

     3. Quando si è proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.

 

          Art. 31. Provvedimento di irrogazione delle sanzioni

     1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso di concerto con quelli del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

     3. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

     5. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

     6. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e stata commessa la violazione ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. Resta ferma la competenza, prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, delle intendenze di finanza all'esecuzione dei decreti del Ministro del tesoro relativi a violazioni di norme valutarie, secondo la procedura prescritta dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 32. Disposizioni finali e transitorie

     1. Le disposizioni delle norme di cui ai titoli I, II e III entrano in vigore il 1° ottobre 1988.

     2. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro emana e comunica al Parlamento:

     a) i decreti attuativi delle disposizioni di cui ai richiamati titoli entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate;

     b) i decreti di revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione, nonché di quelle connesse, concernenti il commercio con l'estero ovvero l'importazione e il commercio interno di oro greggio, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate.

     3. Le norme delegate di cui al titolo IV entrano in vigore il trentesimo giorno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie, che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima di tale data, semprechè il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento divenuto definitivo. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di dette norme delegate non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 28, 30 e 31.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 42 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.