Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 23/12/1986 |
Numero: | 909 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate |
Art. 2. 2.1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso |
Art. 3. 3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 94.1.796 - L. 23 dicembre 1986, n. 909.
Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.
(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300, S.O.).
1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.
2.1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.
3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.