§ 98.1.31012 - D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228.
Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1987
Numero:228


Sommario
Art. 1.      1. Sono emanate le norme per la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, previste dall'accordo indicato in premesse, secondo il [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.31012 - D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228.

Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

(G.U. 12 giugno 1987, n. 135)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     Visto l'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426;

     Visti gli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

     Preso atto dell'annullamento delle norme suddette operato con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, n. 120/1985, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 308/1986;

     Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, è stata approvata, previa verifica della compatibilità finanziaria, la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in ottemperanza del giudicato formatosi ed in conformità dell'accordo stipulato fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., nonchè delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate in data 7 febbraio 1987;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Sono emanate le norme per la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, previste dall'accordo indicato in premesse, secondo il testo annesso al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     (Omissis)