Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/02/1985 |
Numero: | 804 |
Sommario |
Art. 1. In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge 11 luglio [...] |
Art. 2. La dotazione organica del ruolo speciale è fissata nella sottoindicata tabella e con successivi decreti del Presidente della Repubblica potrà essere modificata in relazione all'assegnazione di [...] |
Art. 3. Con successivo decreto del Ministro della difesa, il personale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n 423, assegnato al Ministero della difesa, sarà inquadrato nel ruolo speciale, con [...] |
§ 98.1.30962 - D.P.R. 6 febbraio 1985, n. 804. [1]
Istituzione, presso il Ministero della difesa, del ruolo speciale previsto dall'art 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.
(G.U. 7 gennaio 1986, n. 4)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 24-quinquies del
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Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, concernente la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1984, in corso di registrazione, contenente la tabella di equiparazione fra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi;
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha assegnato al Ministero della difesa, personale operaio del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ai sensi del terzo e quinto comma del sopracitato art. 24-quinquies della
Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto dell'art. 5 della
La dotazione organica del ruolo speciale è fissata nella sottoindicata tabella e con successivi decreti del Presidente della Repubblica potrà essere modificata in relazione all'assegnazione di altro personale seguente al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.
Con successivo decreto del Ministro della difesa, il personale di cui all'art. 2 della
Categorie e dotazione organica del personale del ruolo speciale del ministero della difesa
Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza |
Posizioni nell'ordinamento statale |
Qualifiche funzionali ai sensi della |
Dotazione organica |
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Ruolo lavorazioni |
Ruolo servizi generali |
Totali |
Operaio intermedio |
Capo operaio |
V |
1 |
- |
1 |
Operaio specializzato |
Operaio specializzato |
IV |
2 |
8 |
10 |
Operaio qualificato |
Operaio qualificato |
III |
8 |
41 |
49 |
Operaio comune |
Operaio comune |
II |
- |
- |
- |
Totali |
11 |
49 |
60 |
[1] Abrogato dall'art. 2269 del