§ 10.5.57 - L. 4 agosto 1984, n. 423.
Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:04/08/1984
Numero:423


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961 è soppresso
Art. 2.      Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 1° gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui [...]
Art. 3.      All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente art. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 10.5.57 - L. 4 agosto 1984, n. 423.

Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente.

(G.U. 8 agosto 1984, n. 217).

 

Art. 1.

     L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961 è soppresso.

     La gestione di liquidazione dell'Ente è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attività e passività patrimoniali.

 

     Art. 2.

     Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 1° gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni recate dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

     L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma è valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente art. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

     All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente art. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.